Colpo di scure sulla rivalutazione dei beni

Con una risposta che, in tutta sincerità, pare costruita con il solo intento di difendere una posizione “precostituita”, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato il proprio parere in merito alla questione più importante che attiene alla rivalutazione dei beni di impresa, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014.

Volutamente diciamo che quello conosciuto è il parere dell’Agenzia delle entrate e non certo la verità assoluta; infatti, il tema di fondo era di natura prettamente civilistica ed, in tale area, ben altre sono le voci che abbiamo interesse a conoscere.

Si intende dire che l’incipit del comma 140 della legge di stabilità sembra evocare in tutto e per tutto una rivalutazione anche di stampo esclusivamente civilistico, tanto è vero che non si cita nemmeno l’argomento della imposta sostitutiva, arginata al successivo comma 143, quindi in posizione ben subordinata rispetto all’intero corpus normativo.

Se questo è lo scenario, la cosa veramente importante da conoscere è la possibile interpretazione che viene fornita dai civilisti, poiché una rivalutazione senza copertura fiscale (e, per tale, intendiamo senza versamento della imposta sostitutiva, senza compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, senza deduzione di maggiori ammortamenti, ecc.) non potrà certo essere contestata dal fisco.

Potrebbe, invece, essere pericolosa in quanto, ove mancasse la copertura civilistica, diverrebbe una rivalutazione straordinaria che, come tale, è ammessa solo in circostanze davvero remote secondo la indicazione del codice civile e dei principi contabili; le conseguenza, in caso di un eventuale default o di sofferenza di perdite non debitamente coperte dal patrimonio netto (senza considerare il saldo attivo), sono a tutti evidenti.

Inoltre, a noi pare che anche la risposta fornita dalle Entrate (una delle tante interpretazioni possibili) sia tecnicamente non convincente, in quanto fondata esclusivamente sulla lettura del primo periodo del richiamato comma 143. Infatti, vero è che la prima parte del comma risulta perfettamente aderente con la legge 266/2005, ma si è completamente trascurato di notare che, il precedente provvedimento, non proseguiva, mentre l’attuale disposizione aggiunge che il maggior valore si considera riconosciuto … mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.

Qui sta il punto: se si intendeva richiedere la copertura fiscale obbligatoria, la norma non doveva essere scritta in questo modo, poiché è chiaro che ciò che risulta subordinato all’esborso è esclusivamente il riconoscimento tributario e non certo la intera rivalutazione (comprensiva degli effetti civilistici).

Quindi, se ci si è preoccupati di precisare come si ottenga il riconoscimento fiscale, significa che tale riconoscimento può non esserci, ove il contribuente non sia interessato allo stesso.

Infine, la riflessione va ampliata ulteriormente: se sono vere le indiscrezioni che dicono che la norma sia stata scritta dalla stessa Agenzia delle entrate, non resta che richiamare il detto che chi è cagion del suo mal pianga sé stesso. Il tutto a dire che non appare possibile scrivere le norme in un modo così impreciso e confusionario, peraltro in uno scenario dove, data l’abbondanza di precedenti, era sufficiente “copiare” le vecchie norme, con minimi aggiornamenti.

Per onore di cronaca, va però registrato che, nella confusione più totale, non si p considerato il contenuto del comma 142 ed il suo posizionamento cronologico. La disposizione evoca l’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione (quindi presupponendo il riferimento ad una rivalutazione con copertura fiscale) e risulta collocata prima del comma nel quale si evoca la sostitutiva propria della rivalutazione. Si potrebbe, allora, sostenere che tale ordine sia significativo della volontà di fronteggiare una rivalutazione obbligatoriamente fiscale.

Probabilmente tale considerazione appare sin troppo raffinata (e forse nemmeno voluta) e non toglie validità alle altre considerazioni prima svolte, che restano immutate nel loro vigore ad affermare la possibilità di una rivalutazione senza pagamento di alcun tributo.

 

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