Il trust della legge sul dopo di noi – 1a parte

In un precedente contributo (si veda “Finalmente è legge il provvedimento sul dopo di noi” su Euroconference News del 27 giugno scorso) avevamo dato conto dell’entrata in vigore della legge sul dopo di noi che tante aspettative e discussioni ha generato a livello di opinione pubblica.

Fra le altre cose, la legge incentiva il ricorso al trust – e ad altri strumenti giuridici per effetto della modifica apportata rispetto alla previsione originaria contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera a febbraio – per far fronte alle esigenze, patrimoniali ma non solo, di tutela dei soggetti affetti da grave disabilità.

Al trust, ma soltanto se “strutturato” in modo conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 6 della legge, vengono riconosciute una serie di importanti agevolazioni dal punto di vista fiscale:

  • innanzitutto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni;
  • l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle ipocatastali ai trasferimenti di beni e diritti;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti;
  • in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi, la possibilità da parte dei Comuni di stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU;
  • condizioni più “vantaggiose” per le erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti del trust.

Per rientrare nella fattispecie “tipizzata” dalla legge, e beneficiare delle conseguenti agevolazioni, il trust deve però rispettare alcune condizioni piuttosto stringenti.

Il comma 2 dell’articolo 6 stabilisce infatti che le esenzioni e le agevolazioni introdotte sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali è istituito e come tale finalità esclusiva deve risultare espressamente dall’atto istitutivo del trust.

Inoltre, per effetto delle previsioni contenute nel successivo terzo comma:

  • l’istituzione del trust deve essere fatta per atto pubblico;
  • l‘atto istitutivo deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio dell’istituzionalizzazione delle persone con disabilità;
  • deve inoltre individuare gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, così come indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
  • gli esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone con disabilità grave;
  • i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
  • l’atto istitutivo deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee;
  • l’atto istitutivo deve prevedere il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
  • l’atto istitutivo deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

La disposizione condiziona quindi il riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali al fatto che il trust sia esclusivamente “dedicato” alle esigenze del soggetto disabile.

Se da un punto di vista “concettuale” questa scelta si può comprendere, dobbiamo però interrogarci sul fatto che i vincoli posti non rischino di limitare pesantemente il ricorso all’istituto del trust proprio da parte di quelle famiglie che il legislatore si è posto l’obiettivo di “aiutare”.

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