Trust: imposta di registro fissa in caso di retrocessione dei beni al disponente

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

In particolare, i beneficiari dei rispettivi trust avevano rinunciato alla propria posizione giuridica, per cui unici beneficiari dei citati trust divenivano gli stessi disponenti, in conformità a quanto previsto negli stessi atti istitutivi e alla legge regolatrice di Jersey.

Il notaio impugnava detto avviso di liquidazione, ma risultava soccombente in entrambi i gradi di merito, poiché, in seguito alla richiesta del disponente di cessare anticipatamente il trust e di ottenere dal trustee la restituzione dei beni conferiti in trust, si era verificato – a detta dei giudici regionali – l’effetto traslativo in senso proprio dal trustee ai disponenti originari, sebbene per l’effetto di una rinuncia da parte dei beneficiari.

Pertanto, il notaio proponeva ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi che si possono sinteticamente riassumere nei termini di seguito indicati: la retrocessione dei beni in trust è un effetto automatico della cessazione del trust stesso, che non assume rilievo ai fini impositivi in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del trust ad esprimere l’arricchimento dei beneficiari; per effetto della sopravvenuta assenza dei beneficiari nominati, il trust diventa un trust di ritorno in favore dei disponenti, i quali possono chiedere la cessazione anticipata del trust e la riconsegna dei beni originariamente affidati al trustee e ad essi spettanti di diritto; se tutti i beneficiari di un trust rinunciano alla propria posizione giuridica e il trust nulla prevede per questa eventualità, il programma predisposto dal disponente non può essere condotto a termine.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le suddette doglianze, dopo aver ripercorso le tappe normative del presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.L. 286/2006, considerato il punto centrale della controversia.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno disatteso la tesi dell’Agenzia delle entrate secondo cui “la cessazione del trust per risoluzione consensuale produce, nell’ipotesi in cui non sia possibile realizzare il programma negoziale e ne consegua la riconsegna del bene al disponente, un ulteriore effetto traslativo”, evidenziando come essa presupponga la natura contrattuale del trust, che, però, sembra incompatibile con la natura unilaterale dell’atto istitutivo.

Inoltre, essi hanno precisato che ciò che si definisce “risoluzione consensuale”, altro non è che la combinazione tra una rinuncia dei beneficiari del trust alla propria posizione giuridica e l’impossibilità di realizzare il programma negoziale del trust, in questo caso formalizzata attraverso l’esercizio da parte del disponente, divenuto unico beneficiario del trust, del potere di anticipata cessazione dello stesso.

A tal fine, la Suprema Corte ha osservato che il trust potrebbe essere revocato dal medesimo disponente, se tale facoltà è prevista nell’atto istitutivo, oppure, secondo la legge di Jersey, i beneficiari individuati potrebbero rinunciare alla distribuzione dei beni e alla realizzazione del trust.

Dunque, è stato affermato che, “poiché il beneficiario di un trust può rinunciare definitivamente alla propria posizione giuridica, ne consegue che, se tutti i beneficiari di un trust rinunciano e il trust nulla prevede per questa eventualità, come nel caso di specie, il programma predisposto dal disponente non può essere realizzato e il trust ‘fails’ diventa un ‘automatic resulting trust’ in favore del disponente medesimo”.

Se questo è vero, allora, la mancata realizzazione delle finalità del trust, in conseguenza di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il trust, fa venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendoci più alcuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo.

Pertanto, si è affermato che la retrocessione dei beni ai disponenti sconta l’imposizione solo fissa nell’imposta di registro, così come nelle imposte ipotecarie e catastali, mentre, nel tributo successorio e donativo, essa si rivela un fenomeno del tutto neutrale, anche nell’ipotesi in cui i beni che compongono il trust non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto l’originario ricorso, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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