Trust: criticità applicative nel caso di opzione per la tassazione in entrata

Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto rilevanti modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le quali finiscono inevitabilmente per avere un notevole impatto sull’utilizzo del trust (nonché degli altri vincoli di destinazione).

Infatti, le disposizioni previste dal D.Lgs. 346/1990, così come modificate, contemplano, ora, quale “regola base” quella della c.d. tassazione all’uscita, secondo cui il momento impositivo si realizza soltanto quando il trasferimento può dirsi “effettivo e stabile”, e quindi (solitamente) nella parte finale della vita del trust, quando i beni e diritti vengono trasferiti ai beneficiari.

In virtù di ciò, il disponente (ovvero colui che istituisce il trust) non è tenuto al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni nel momento in cui conferisce beni e diritti nel fondo in trust.

Sul punto, occorre però segnalare che non è escluso che l’Agenzia delle entrate, stando alla posizione assunta con la circolare n. 34/E/2022, ravvisi un trasferimento immediato e anteriore alla materiale attribuzione operata dal trustee, sulla base delle previsioni contenute nell’atto istitutivo. Per tale ragione, si raccomanda una valutazione caso per caso, nonché cura e attenzione nella redazione dell’atto istitutivo.

La previsione della citata regola base è assolutamente rilevante per tutti coloro (imprenditori e non) che sono interessati a un progetto di pianificazione e protezione del patrimonio, in quanto d’ora in poi, “almeno in via generale”, gli immobili, le partecipazioni in società holding, i dossier titoli, le polizze, i marchi, ecc., potranno essere conferiti in trust senza versare l’imposta sulle successioni e donazioni.

Ciò detto, è altresì previsto che il disponente, in deroga alla disciplina generale appena illustrata, ha la facoltà di optare per il pagamento immediato dell’imposta sulle successioni e donazioni, ovvero al momento dell’atto di segregazione patrimoniale. In ipotesi di opzione per la tassazione immediata, l’imposta si considera versata a titolo definitivo e non potrà essere restituita qualora il successivo trasferimento non dovesse realizzarsi.

Essa, inoltre, dovrà essere calcolata facendo riferimento al valore dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario individuabili al momento dell’atto di segregazione patrimoniale. I successivi mutamenti non assumono alcuna rilevanza.

Appare evidente che la scelta tra la tassazione all’uscita e la tassazione in entrata non è affatto semplice. Da un lato, la regola generale sulla tassazione all’uscita consente di rinviare per molto tempo il momento del pagamento dell’imposta. Dall’altro, il regime opzionale sulla tassazione in entrata consente di operare una pianificazione insensibile a eventuali cambiamenti di vita (es. divorzio) o modifiche normative (es. aliquote e franchigie).

Va tuttavia segnalato che il regime di tassazione in entrata impone un calcolo di convenienza economica, tenuto conto, peraltro, che trova applicazione l’aliquota (oggi) pari all’8% senza alcuna franchigia nel caso di beneficiari non individuati al momento della segregazione.

Dunque, è necessario operare una valutazione caso per caso, al fine di individuare tra gli obiettivi prefissati quelli cui accordare preferenza in ragione delle volontà del singolo disponente e di compiere le conseguenti scelte di pianificazione patrimoniale.

Inoltre, il regime opzionale di tassazione in entrata pone alcune criticità applicative, in quanto la norma fa riferimento (letteralmente) alla “corresponsione dell’imposta”, per cui sussiste il dubbio circa il trattamento che l’Agenzia delle entrate potrà riservare alle ipotesi in cui, esercitata l’opzione per la tassazione in entrata, non ci sia una “materialecorresponsione dell’imposta perché la franchigia non è stata superata.

Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, non possa sussistere dubbio alcuno circa l’irrilevanza fiscale dell’apporto che abbia eroso (anche del tutto) la franchigia disponibile, senza sfociare nella “corresponsione” dell’imposta.

Da ultimo, sussistono dubbi anche in merito al possibile trattamento fiscale da riservare ai beni conferiti in trust qualora, al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari, si riscontri una modificazione qualitativa o quantitativa di tali beni.

La soluzione più ragionevole, anche in questo caso, è quella di ritenere il trattamento impositivo esaurito al momento dell’opzione per la tassazione in entrata, in quanto è la stessa norma a stabilire che il versamento è a titolo definitivo e che, per converso, non potrà essere restituita qualora il successivo trasferimento non dovesse realizzarsi. Tuttavia, è opportuno attendere il provvedimento dell’Agenzia delle entrate in cui saranno stabilite le modalità attuative.

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