Riforma: come cambia la tassazione delle liberalità indirette

Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto modifiche in tema di accertamento delle liberalità indirette di cui all’articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, le quali trovano applicazione dall’1.1.2025.

Nel quadro normativo vigente sino al 31.12.2024 la disposizione citata, andando a completare il sistema di rilevanza tributaria delle liberalità disegnato nei tratti salienti dall’articolo 1, D.Lgs. 346/1990, rendeva tassabili anche le liberalità diverse dalle donazioni (c.d. liberalità indirette informali) e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti, allorché venissero registrate volontariamente o fossero dichiarate dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi (e di importi superiori alle franchigie).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione n. 9780/2023) aveva affermato che per le donazioni informali (e le donazioni indirette “non risultanti” – anche in via di enunciazione – “da atti soggetti alla registrazione”) non ricorre il presupposto per la loro tassazione. Tuttavia, la registrazione volontaria offre la ”possibilità” di sottoporle a tassazione qualora donante e donatario si trovino a doversi riferire a uno spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato a tassazione, nel contesto di un procedimento finalizzato all’accertamento di altri tributi (la cui maggiore entità, rispetto all’imposta sulle donazioni, “solleciti” il contribuente sotto accertamento di “confessare” la donazione, scontando il relativo carico fiscale, piuttosto che subire il maggior esborso che deriverebbe dalla mancata “confessione” della donazione). Tipico è il caso di una verifica circa la capacità reddituale espressa nell’effettuazione di un incremento patrimoniale (a titolo esemplificativo, si pensi all’acquisto di un bene immobile).

In un’altra, importante pronuncia (Cassazione n. 7442/2024) la suprema Corte chiariva, altresì, che, nel caso di accertamento d’ufficio della liberalità indiretta nel corso del procedimento di accertamento di altri tributi, trovano applicazione le franchigie previste dal D.L. 262/2006 e l’imposta di donazione nella misura massima dell’8%.

Al fine di operare un aggiornamento della disposizione in esame, il D.Lgs. 139/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, che, però, lasciano sopravvivere gli sviluppi interpretativi raggiunti dagli arresti della Corte di cassazione e orientati a dare compiutezza al sistema.

Nel quadro normativo valevole dall’1.1.2025, la liberalità indiretta risultante da atti soggetti a registrazione è autonomamente tassabile, senza modifiche, con i criteri dell’imposta di donazione, per cui sia il negozio-mezzo, sia il negozio-fine sono sottoposti alle rispettive imposte. Fanno eccezione le suddette liberalità se collegate, in qualsivoglia modo, a trasferimenti immobiliari soggetti a imposta proporzionale o Iva oppure a trasferimenti di aziende, nella quale ipotesi la liberalità non subisce tassazione ed è solo il negozio-mezzo a scontare l’imposta di registro proporzionale o l’iva.

La liberalità indiretta non risultante da atti soggetti a registrazione non è sottoposta a registrazione e non è soggetta a tassazione, ma viene accertata (d’ufficio) e sottoposta all’imposta sulle donazioni, allorché emerga per dichiarazione dell’interessato in occasione di procedimenti di accertamento di altri tributi. In questo caso, l’aliquota d’imposta è pari all’8% (quindi senza modulazione dell’aliquota in funzione di gradi di parentela/affinità o coniugio) e si applicano le franchigie.

La liberalità indiretta sottoposta a registrazione volontaria sconta le imposte stabilite dall’articolo 56, D.Lgs. 346/1990 con relative aliquote e franchigie.

È d’uopo sottolineare che, in materia di tassazione delle liberalità indirette, è intervenuto anche un primo commento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024 ad opera del Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 102-2024/T).

Tale documento illustra le novità normative nei termini già indicati, evidenziando che l’interpretazione sistematica non è influenzata dalle modifiche valevoli dall’1.1.2025 e, pure dopo tale data, sarà volta ad escludere la tassazione, in forza dell’articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990, nei casi di liberalità confessata e registrata volontariamente che siano collegate, in qualsivoglia modo, a trasferimenti immobiliari soggetti a imposta proporzionale o iva oppure a trasferimenti di aziende.

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