Non “tiene” il fondo patrimoniale del professionista debitore dell’erario

Nella giornata di ieri è stata depositata in cancelleria l’ordinanza 14201/20 con la quale la sesta sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla “tenuta” di un fondo patrimoniale costituito da parte di un professionista rispetto alle pretese avanzate dall’erario.

Il contribuente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Nord, alla luce del fatto che sui beni oggetto di iscrizione era stato appunto costituito un fondo patrimoniale.

In primo grado i giudici avevano accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dato ragione all’amministrazione finanziaria sulla base della considerazione che l’iscrizione ipotecaria si riferiva a Irpef, Irap, Iva e operazioni imponibili su conti correnti, carte prepagate e depositi a risparmio, inerenti l’attività professionale del contribuente, il cui reddito è destinato al mantenimento della famiglia: conseguentemente l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è stata considerata ammissibile.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi: quello fondamentale è il secondo, concernente appunto l’aspetto delle risorse utilizzate per soddisfare i bisogni della famiglia.

La questione è risaputa: nell’ottica di contrastare il distorto utilizzo dell’istituto come strumento di segregazione del patrimonio in frode ai creditori, riscontrata in molti casi nella prassi, la giurisprudenza nel corso del tempo ha assunto posizioni sempre più favorevoli alla tutela delle esigenze creditori.

Come è noto, l’istituto del fondo patrimoniale è disciplinato dall’articolo 167 e seguenti del codice civile e si concretizza nella destinazione di determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il successivo articolo 170 non consente l’esecuzione sui beni del fondo quando il debito non sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e di questa condizione vi sia consapevolezza in capo al creditore procedente.

Senonché le pronunce di legittimità che si sono succedute nel corso degli anni hanno “sposato” una definizione sempre più stringente degli “scopi estranei ai bisogni della famiglia” cui fa riferimento la norma del codice appena richiamata.

In particolare, la Cassazione correla all’incremento del reddito e del tenore di vita della famiglia i debiti contratti nell’esercizio di un’attività economica, sia essa imprenditoriale piuttosto che professionale, “aprendo” quindi la possibilità per i creditori dell’imprenditore e del professionista, erario compreso, di agire esecutivamente sui beni del fondo, in quanto idonei a soddisfare indirettamente i bisogni della famiglia.

In quest’ottica, la difesa del contribuente non ha tentato di “smontare” quello che ormai i giudici hanno trasformato in un vero e proprio dogma, ma ha cercato di dimostrare che i bisogni della famiglia erano soddisfatti altrimenti.

Il contribuente ha dedotto pertanto di disporre di proventi sufficienti a soddisfare i bisogni della famiglia diversi del reddito derivante dalla propria attività professionale, potendo fare affidamento sulla propria pensione e sullo stipendio della moglie, che consentiva loro di disporre di un’entrata di 2.500 euro al mese, importo definito “più che sufficiente per una normale condotta di vita familiare”.

Non solo: a fronte di perdite subite nel 2018 nell’attività professionale, il contribuente ha sostenuto di aver utilizzato risparmi accantonati a nome dei figli per far fronte alle necessità finanziarie dell’attività stessa.

I giudici, oltre ad evidenziare il fatto che la difesa non ha specificato se le circostanze in questione erano state dedotte in primo grado e riproposte in appello, ne contestano comunque la rilevanza, in considerazione del fatto che l’“esistenza di altri redditi non occultabili non dimostra di per sé che il debito tributario è da considerarsi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa”.

Non si può non evidenziare come un’interpretazione così ampia dei bisogni della famiglia comporta che, di fatto, non vi siano debiti estranei e quindi il fondo patrimoniale risulta conseguentemente sempre aggredibile da parte dei creditori: all’atto pratico il debitore viene quindi gravato di un onere probatorio sostanzialmente impossibile.

Chi svolge un’attività imprenditoriale o professionale, e in passato ha costituito un fondo patrimoniale, è quindi avvisato: meglio non fare affidamento sulla tenuta del fondo …

 

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