Le polizze unit e index linked e la protezione dell’art. 1923

Nel contributo pubblicato ieri abbiamo parlato, in funzione di strumento di protezione patrimoniale, del contratto di assicurazione sulla vita “classico”, nel quale è preminente appunto la natura previdenziale, atteso che lo scopo è quello di assicurare una somma o una rendita ai familiari al momento della propria morte oppure a se stessi al raggiungimento di una età avanzata.

I premi vengono calcolati sulla base di un tasso tecnico, che naturalmente è elaborato statisticamente sulla base delle proiezioni demografiche, e l’importo da erogare al contraente o al beneficiario è predeterminato: quindi il rischio finanziario sta tutto in capo alla società di assicurazione.

Si sono però sviluppate altre tipologie contrattuali nelle quali invece c’è una rilevante componente finanziaria cui è soggetta anche la posizione del contraente o beneficiario e che consente, conseguentemente, potenziali guadagni.

Abbiamo le polizze assicurazioni sulla vita unit linked, che hanno un rendimento parametrato all’andamento di fondi comuni di investimento, e quelle index linked, che invece sono legate ad indici azionari o ad altri valori di riferimento.

La definizione di polizze linked si trova nel Codice delle assicurazioni private: vengono definite come le assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

Le polizze unit e index linked vengono generalmente suddivise in garantite, parzialmente garantite e pure.

Per quanto concerne le garantite, il rischio finanziario continua ad essere totalmente in capo all’assicurazione che garantisce la restituzione del capitale: l’assicurato può ricevere naturalmente anche un importo maggiore se gli investimenti hanno avuto un buon rendimento, ma in ogni caso il capitale iniziale è garantito.

Parliamo invece di polizza linked parzialmente garantita quando il rischio finanziario viene ripartito tra i due contraenti: l’assicurazione è infatti tenuta a corrispondere al contraente soltanto una parte del capitale investito, oltre all’eventuale differenziale derivante dal rendimento

La polizza si definisce linked pura, invece, quando il rischio finanziario è tutto sulle spalle dell’assicurato e quindi questi non ha alcuna garanzia di ricevere il capitale inizialmente apportato, in quanto l’importo che la compagnia gli deve corrispondere è esclusivamente collegato all’andamento del titolo e dei mercati finanziari. Non c’è quindi garanzia né di restituzione del capitale né di rendimenti minimi.

Alla luce di queste considerazioni la giurisprudenza prevalente ha qualificato le polizze linked pure come prodotto finanziario piuttosto che come vero e proprio contratto di assicurazione: in particolare il Tribunale di Milano, con la sentenza del 21 dicembre 2009, ha affermato che i contratti con contenuto meramente finanziario speculativo sono in contrasto con la causa giuridica del contratto di assicurazione sulla vita che è incompatibile con l’esposizione a un puro rischio finanziario del capitale investito.

La natura di prodotto finanziario o assicurativo delle polizze linked ha naturalmente valenza fondamentale per stabilire se anche ad esse debba essere riconosciuta la protezione garantita dall’articolo 1923 del codice civile.

Mentre le polizze di assicurazione sulla vita sono finalizzate ad accumulare un capitale per uno scopo previdenziale, e questo capitale è garantito, le polizze unit e index linked possono portare invece alla perdita anche dell’intero capitale: la funzione assicurativa previdenziale risulta fortemente ridimensionata perché prevale la funzione finanziaria speculativa. Di fatto all’impresa di assicurazione viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l’investitore matura il diritto al mero risultato della gestione.

La conseguenza è che a polizze di questo tipo non risultano pacificamente applicabili le disposizioni dell’articolo 1923 del codice civile sul divieto di azioni esecutive e cautelari e dell’articolo 46 della legge fallimentare relativo ai beni esclusi dal fallimento: va valutato quindi necessariamente se sussiste o meno la funzione previdenziale.

Sul punto diverse sono state le pronunce giurisprudenziali.

Il Tribunale di Parma nella sentenza 10 agosto 2010 ha affermato che “le polizze vita index linked, che non garantiscono all’assicurato neanche il rientro del valore investito, sono pignorabili, non essendo adesso applicabile il divieto di cui all’articolo 1923 del codice civile, in quanto costituiscono un investimento finanziario nel quale non è ravvisabile alcuna funzione previdenziale”.

La stessa Cassazione, nella sentenza 6061 del 18 aprile 2012, in relazione ad una polizza unit linked, ne ha evidenziato la natura prevalentemente finanziaria, ritenendo che vada riqualificata come un vero e proprio contratto di intermediazione finanziaria: di conseguenza il contraente è solo formalmente un assicurato, essendo nella sostanza un investitore.

 

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