La voluntary disclosure delle valute virtuali

Il disegno di legge di bilancio 2023 disciplina il regime impositivo e di monitoraggio fiscale delle valute virtuali.

Sono ormai venute meno le speranze, invero davvero flebili, che si trattasse di una casistica esente da tassazione e da monitoraggio.

Indubbiamente l’articolo 23 Cost. prevede la riserva di legge in materia tributaria; tuttavia era impensabile che il principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.) e di capacità contributiva (articolo 53 Cost.) potesse escludere da tassazione una siffatta ricchezza novella!

E così è stato.

La legge, inoltre, sembra assecondare le tesi dell’ufficio proponendo una ipotesi di regolarizzazione delle valute virtuali detenute al 31 dicembre 2021.

L’articolo 33 del disegno di legge prevede che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW “che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività”.

Analogamente a quanto accaduto con la voluntary, verrà emanato un apposito modello per aderire alla procedura di regolarizzazione.

Non vi sono elementi, dalla lettura del primo comma, per escludere che la procedura sia ammessa anche in presenza di dichiarazione omessa.

Per certo la procedura è ammessa se vi è contestuale violazione del monitoraggio fiscale e omessa dichiarazione dei redditi connessi alle criptovalute. Si deve valutare cosa accada se i redditi siano stati dichiarati oppure erano assenti ma è mancato il quadro RW.

Il comma 2 prevede che “I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa [compilazione del quadro RW], nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate”.

La previsione non è chiarissima in quanto consente la regolarizzazione del quadro RW per i soggetti che non hanno realizzato redditi, senza prevedere espressamente il caso, invero non frequente, del soggetto che ha realizzato redditi e li ha dichiarati, omettendo solo il quadro RW.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene alle modalità con cui questi redditi dovevano essere dichiarati. Ragionevolmente, si dovrà fare riferimento alle “regole” informalmente tracciate dall’Agenzia nei suoi interventi di prassi.

La sanzione dello 0,5% appare forse meno conveniente rispetto al ravvedimento operoso, in quanto il 2021 potrebbe essere ravveduto con la riduzione della sanzione ad un ottavo; peraltro se la dichiarazione è presentata entro il 28.02.2023 godrebbe della sanzione fissa.

Inoltre, il 2020, sul presupposto che la dichiarazione originaria sia stata presentata, può essere ravveduto entro il 30.11.2023 con la sanzione ridotta ad un settimo.

La sanzione dello 0,5%, invece, altro non è che l’ordinaria sanzione del 3% per mancato monitoraggio ridotta ad un sesto, che trova applicazione per le annualità antecedenti il 2020.

I soggetti che hanno omesso il quadro RW e non hanno dichiarato i redditi rientrano nel comma 3 secondo cui si applica, oltre alla sanzione dello 0,5 per cento per ciascun anno già vista in precedenza, l’ulteriore pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività “virtuali” detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà i termini e le modalità del versamento.

La norma non prevede alcuna copertura penale. Anzi, il comma 5 stabilisce espressamente che “Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni” relative al monitoraggio fiscale.

Sarà interessante esaminare fino a quale annualità il contribuente debba spingersi con la regolarizzazione. Escludendo l’idea che le criptovalute siano considerate investimenti di natura paradisiaca, le annualità aperte dal 2023 o – per vederla come l’Agenzia – dal 27 marzo 2023 sono quelle a partire dal 2017 per quanto riguarda il quadro RW, mentre per i redditi, in ipotesi di dichiarazione omessa, è aperta ancora anche l’annualità 2016!

Questa sarà l’impostazione ragionevolmente più plausibile ma non scontata, atteso che le criptovalute hanno fatto la loro comparsa nel modello Redditi 2019 per il 2018.

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