Ipoteca sui beni conferiti nel fondo patrimoniale

Tra gli strumenti di protezione del patrimonio è possibile annoverare il fondo patrimoniale. Secondo quanto previsto dall’articolo 167, cod. civ., ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia.

Da tale definizione appaiono subito evidenti quali siano i requisiti e le condizioni, ai fini della piena efficacia dell’istituto in parola. Prima di tutto, è requisito essenziale per l’implementazione del fondo patrimoniale il matrimonio (tale requisito finisce quindi per rappresentare un limite dell’istituto).

Invero, l’atto di destinazione dei beni al fondo, anche se realizzato prima che il matrimonio sia celebrato, si realizzerà solo al momento del sorgere del vincolo matrimoniale e, soprattutto, il fondo cessa nel momento dello scioglimento del matrimonio.

Altra peculiarità dell’istituto è che esso può avere ad oggetto soltanto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito. Anche tale previsione distingue il fondo patrimoniale da altri strumenti di protezione patrimoniale (come, ad esempio, il trust) che, invece, non subiscono alcuna limitazione nemmeno da questo punto di vista.

Infine, è assolutamente rilevante il concetto di “bisogni della famiglia”, atteso che tali esigenze finiscono per limitare le possibilità di aggredire i beni destinati a tale scopo.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 10220/2018), la nozione di bisogni della famiglia va interpretata estensivamente in modo tale da contemplare, non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, ma anche le esigenze volte al “pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

Dunque, la giurisprudenza adopera un criterio di tipo negativo tale per cui solo i bisogni di natura voluttuaria o speculativa non possono essere soddisfatti attraverso il fondo patrimoniale.

Molto complessa è, poi, la questione relativa alla riconducibilità dei debiti tributari e imprenditoriale (o professionali) al concetto di bisogni della famiglia, atteso che dalla strumentalità o meno rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia discenderà la legittima aggressione dei beni conferiti in fondo patrimoniale.

Al riguardo, la suprema Corte (Cassazione n. 8881/2018) ha affermato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77, D.P.R. 602/1973, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., e, dunque, è legittima solo se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa, di talché grava, in ogni caso, sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Trattasi di principio dai risvolti pratici molto importanti. Appare evidente come la giurisprudenza di legittimità gravi il conferente di beni in fondo patrimoniale dell’onere di provare che il debito è stato contratto per soddisfare esigenze estranee ai bisogni della famiglia.

Anche di recente (Cassazione n. 26496/2024) i Giudici di vertice hanno ribadito che, in caso di iscrizione ipotecaria sugli immobili appartenenti ad un fondo patrimoniale, è onere del contribuente dimostrare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.

Da ultimo, con specifico riferimento ai debiti erariali, è bene prestare attenzione a non incorrere nella fattispecie criminosa della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevista dall’articolo 11, D.Lgs. 74/2000.

Sul punto, è stato precisato che, ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea a pregiudicare l’esecuzione coattiva e strumentale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario; con la conseguenza che il giudice, ove la difesa prospetti l’esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, deve motivare sul perché la segregazione patrimoniale rappresenta, nel caso di specie, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale (Cassazione n. 9154/2015).

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