Imposizione indiretta del trust in cerca di certezze

Uno dei temi emergenti relativo al trust maggiormente dibattuti tra gli operatori è senz’altro quello della concreta applicazione della imposta di successione e donazione. La novella, infatti, pur recependo il nuovo corso dell’Amministrazione enucleato con la circolare n. 34/E/2022, si discosta da esso sotto alcuni profili.

Un elemento certo è rappresentato sicuramente dal fatto che il prelievo è dovuto nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari e non più nella fase iniziale del passaggio dei beni dal disponente al trustee. Si tratta di una novità normativa apprezzabile, in quanto collega il tributo alla concreta manifestazione di capacità contributiva. L’arricchimento, infatti, potrà esserci generalmente solo nella fase finale.

Rispetto alla circolare n. 34/E/2022, tuttavia, viene abbandonata l’eventualità che l’imposizione possa avvenire nella fase iniziale – salvo espressa opzione del disponente – anche nei casi in cui il beneficiario risulti vested e possa, quindi, pretendere da subito il patrimonio. L’arricchimento, dunque, è legato non al potere di pretendere il patrimonio, quanto al concreto trasferimento dello stesso.

Un profilo di incertezza, invece, è legato alla determinazione della base imponibile. La norma prevede in modo generico che “L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”. Il riferimento sembra, quindi, essere operato al concreto trasferimento dei beni, senza considerare se lo stesso avvenga in modo formalizzato o meno. L’attribuzione di liquidità mediante semplice bonifico, pertanto, potrebbe risultare rilevante ai fini del tributo.

Sul punto, tuttavia, si devono dare per assodate alcune esclusioni. Innanzitutto, non devono essere incluse nella base imponibile le attribuzioni di reddito e non di capitale. Il trust può essere opaco o trasparente. Nel primo caso, il reddito ha scontato imposizione in capo al trust, mentre nel secondo caso ha scontato imposizione in capo al beneficiario. In entrambi i casi, l’attribuzione deve essere intesa come di reddito e non sconta quindi imposta di donazione.

In secondo luogo, pur nell’ambito delle attribuzioni di patrimonio, devono intendersi come escluse le erogazioni per sostenere spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia (articolo 742 cod. civ.), le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (articolo 770 cod. civ.) e, infine, le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili pur in mancanza dell’atto pubblico (articolo 783 cod. civ.).

Inoltre, l’esclusione da tassazione potrebbe discendere anche da carenza dei requisiti di territorialità. Se il disponente è non residente ed i beni si trovano all’estero, manca il presupposto impositivo.

Qualche perplessità, al riguardo, esiste in relazione al momento in cui deve essere valutata l’ubicazione dei beni.

Infine, un tema caldo è sicuramente costituito dalla facoltà concessa di anticipare la tassazione nella fase iniziale. Questa opportunità, che interessa anche i trust già istituiti, necessita di un massivo intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria. La norma, infatti, demanda ad un provvedimento attuativo la disciplina di dettaglio.

Questi e molti altri temi verranno approfonditi nel percorso Trust dopo la riforma in partenza il prossimo 20.3.2025.

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