I trust comunitari possono davvero essere paradisiaci?

La lettera g sexies del comma 1 dell’articolo 44 Tuir stabilisce che il beneficiario residente in Italia di un trust estero a fiscalità privilegiata viene assoggettato a tassazione sui frutti percepiti, anche se il trust è opaco.

Si pone a questo punto il problema di capire cosa si intenda per trust paradisiaco. La norma rinvia all’articolo 47 bis Tuir, il quale, in tema di dividendi, esclude la natura paradisiaca per i Paesi UE e dello See che scambiano informazioni, ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Ciò porta a dire che i trust residenti in questi Paesi non possono essere considerati paradisiaci. La cosa, ad avviso di chi scrive, poteva essere pacifica (o quasi) anche dopo la pubblicazione della bozza di circolare.

In quel periodo, tuttavia, taluno ha sollevato qualche perplessità alla luce di qualche passaggio contenuto nel documento di prassi in bozza.

La circolare definitiva poteva essere l’occasione per dissipare ogni dubbio in un senso o nell’altro, ma così non è stato.

Il dubbio che l’Agenzia non sposi la tesi sostenuta dal sottoscritto e dalla dottrina prevalente può sorgere quando si legge che “la disposizione in questione prevede chiaramente che gli stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente. Quindi, l’elemento che viene preso in considerazione, ai fini dell’applicazione della lettera g sexies) è il trattamento fiscale del trust”.

In realtà, il dubbio potrebbe essere fugato da un passaggio successivo ove si legge che “… in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, ai fini della individuazione della residenza (per l’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) occorre far riferimento allo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione”.

Da questo passaggio è evidente che emerge una chiara contrapposizione tra i Paesi Ue e dello SEE che scambia informazione e quelli paradisiaci, come se i primi non potessero mai essere considerati tali.

La questione, tuttavia, appare oltremodo scivolosa e necessiterebbe di un chiarimento puntuale. Ad ogni buon conto non possiamo non rilevare come la lettera della norma – che è l’unica fonte di diritto – non lascia spazio a dubbi: i trust potenzialmente paradisiaci possono essere solo quelli extracomunitari non residenti nello SEE che scambia informazioni.

Peraltro, una interpretazione differente presenterebbe grossi profili di incompatibilità con i principi fondamentali del Trattato di Roma.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

I due incontri affrontano il tema delle comunicazioni all’anagrafe delle holding industriali, partendo dall’analisi di quando un soggetto è obbligato ad effettuare tale adempimento. Si analizzano poi i passaggi propedeutici per l’accreditamento iniziale in quanto soggetto comunicante, oltre che casistiche pratiche di comunicazioni all’anagrafe tributaria. Vengono analizzate altresì, ipotesi di “ravvedimenti” per comunicazioni irregolari o omesse. Si approfondirà inoltre, il tema delle comunicazioni in ambito internazionale, ai fini CRS, FATCA e DAC6.
I relatori saranno sempre a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti in contraddittorio con loro.
Il corso si terrà l’8 e il 15/07/2026 (14.30 – 17.30)

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto