I prossimi adempimenti dichiarativi del trust

È oramai aperta la campagna dichiarativi 2023 per il 2022 e gli adempimenti riguardano, ovviamente, anche il trust e i suoi titolari effettivi.

Il trust residente sarà soggetto a tassazione sui redditi ovunque prodotti, mentre il trust non residente dovrà dichiarare solo i redditi prodotti in Italia.

Il primo aspetto da analizzare attiene alla natura del trust che può essere opaco, trasparente o interposto.

Il trust può dirsi opaco quando il trustee vanta un potere discrezionale circa l’attribuzione dei redditi. Diversamente, il trust può dirsi trasparente se i beneficiari vantano un diritto soggettivo alla percezione degli stessi. La natura di trust opaco o trasparente discende dalle clausole dell’atto.

Il trust opaco e il trust trasparente determinano il reddito imponibile con le medesime modalità.

La differenza è data dal fatto che mentre il trust opaco sconta l’Ires e (salvo specifiche eccezioni) nessuna ulteriore imposizione è dovuta in capo ai beneficiari, il trust trasparente determina il medesimo reddito imponibile di quello opaco ma lo imputa ai beneficiari che, trattandosi generalmente di persone fisiche, dovranno dichiararlo nel rigo RL4.

Secondo la circolare 34/E/2022 i beneficiari devono sempre dichiarare i redditi del trust trasparente, anche se questo risulta residente all’estero.

Diversamente i beneficiari di trust opachi, come già segnalato, non dovranno mai dichiarare i redditi del trust, salvo che in questi due casi:

  • in ipotesi di trust residente assimilato ad ente commerciale;
  • in ipotesi di trust estero opaco avente natura paradisiaca.

Nella prima ipotesi, la circolare 34/E/2022 ha ritenuto che ragioni di ordine logico sistematico portano a ritenere che le attribuzioni del trust opaco assimilato ad un ente commerciale sono assimilate a dei dividendi che, pertanto, in ipotesi di beneficiario persona fisica privata sconteranno la ritenuta del 26% a titolo di imposta.

Il secondo caso, invece, discende dalle previsioni della lettera g-sexies) dell’articolo 44, comma 1 del Tuir, introdotte ad opera dell’articolo 13 D.L. 124/2019. In sostanza, qualora il trust sia considerato paradisiaco, i frutti saranno tassati in capo al beneficiario residente secondo un principio di cassa.

Il trust estero è considerato paradisiaco se il livello nominale di tassazione dello stesso risulta inferiore al 50% di quello italiano. La previsione normativa determina conteggi e ipotesi non sempre agevoli, per cui il contribuente si vedrà, in diversi casi, costretto a proporre un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Il trust risulta interposto qualora un soggetto, generalmente il disponente o un beneficiario, è titolare di un potere invasivo nei confronti del trustee.

In questi casi, il trust si considera inesistente sotto il profilo fiscale ed i redditi risulteranno imputati direttamente in capo all’interponente con le regole sue proprie.

Ricordiamo, infine, che il trust e i suoi titolari effettivi saranno interessati dalla compilazione del quadro RW, tema affrontato in modo innovativo dalla circolare 34/E/2022 e che sarà oggetto di un futuro intervento.

Ricordiamo, da ultimo, che il 30 giugno scadono anche i termini per l’invio delle comunicazioni CRS (cd Common Reporting Standard) del trust.

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