I presupposti per l’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo con l’annotazione dell’atto costitutivo a margine dell’atto di matrimonio: lo ribadisce la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 27854 del 12/12/2013.

Nella vicenda in commento, due coppie di coniugi avevano costituito fondi patrimoniali nei quali avevano fatto confluire beni immobili; i suddetti fondi patrimoniali erano stati trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari il 17 gennaio 2004.

Successivamente, in data 26 gennaio 2004, un istituto bancario, sulla base di un decreto ingiuntivo, aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni conferiti nei fondi patrimoniali, procedendo al pignoramento.

I coniugi avevano proposto opposizione al pignoramento, eccependo l’illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa dai creditori sui beni costituendi il fondo, poiché la costituzione di tale regime patrimoniale era stata trascritta in una data precedente all’iscrizione dell’ipoteca, con conseguente opponibilità ai terzi.

L’opposizione era respinta in primo grado; il giudice di merito osservava che “per giurisprudenza assolutamente consolidata, il fondo patrimoniale di cui all’articolo 167 Cod.Civ. è una convenzione matrimoniale di talché esso, per essere opponibile ai creditori, va annotato a margine dell’atto di matrimonio, laddove la trascrizione imposta per gli immobili dall’articolo 2647 Cod.Civ., risponde ad una funzione di pubblicità – notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi ne abbiano acquisito altrimenti”.

Gli esecutati proponevano ricorso per Cassazione lamentando la carenza di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice di merito si era limitato a richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità senza confutare le argomentate ragioni di dissenso esposte dagli opponenti, oltre che vizi motivazionali, con riferimento sia alla contestata equiparazione del fondo patrimoniale alle convenzioni matrimoniali, di cui all’articolo 159 Cod.Civ., sia alla degradazione della pubblicità rinveniente dalla trascrizione, da dichiarativa a meramente notiziale.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso osservando che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’articolo 167 Cod.Civ. è soggetta alle disposizioni dell’articolo 162 Cod.Civ. circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. In tale prospettiva, la trascrizione del vincolo per gli immobili, imposta dall’articolo 2647 Cod.Civ., resta degradata a mera pubblicità – notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità quest’ultima che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

La Suprema Corte rammenta inoltre che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 06/4/1995, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 162, 2647 e 2915 Cod. Civ., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l’opponibilità ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell’atto sui registri immobiliari anziché anche dalla annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ha osservato che la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso quelli dello stato civile, costituisce un onere che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al diritto di agire in giudizio, ma anche rispetto agli articoli 29 e 3 Cost., in quanto una duplice forma di pubblicità per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell’esigenza di contemperare gli interessi contrapposti, della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell’ultimo di essi, da un lato, e dell’impedimento di un uso distorto dell’istituto a danno delle garanzie dei creditori, dall’altro.

Conseguenza di ciò è che l’annotazione di cui all’articolo 162, comma 4, Cod.Civ., che è norma speciale, è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all’articolo 2647 Cod.Civ., che è norma generale, ha funzione di mera pubblicità-notizia, come correttamente ritenuto dal giudice di merito che aveva argomentato il proprio convincimento con una congrua motivazione.

 

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