Scissione: le beneficiarie rispondono illimitatamente per i debiti tributari

La sentenza n. 3233 della Suprema Corte di Cassazione, depositata ieri, 10 febbraio, rappresenta un ottimo spunto per tornare ad analizzare il regime di responsabilità illimitata e solidale, in capo a tutte le società partecipanti alla scissione, riservato ai debiti fiscali ante-scissione: disciplina, questa, che si presenta profondamente diversa da quella prevista in ambito codicistico per la generalità dei creditori della società scissa.

Il caso riguarda una S.r.l. alla quale era stata notificata una cartella di pagamento (relativa a Ires e Irap) in qualità di beneficiaria di una scissione societaria, e, dunque, coobbligata in solido con la società scissa.

La società impugnava la cartella di pagamento, eccependo, tra l’altro, l’esistenza di una specifica normativa di settore (l’articolo 173, comma 12, Tuir) in forza della quale la cartella di pagamento doveva ritenersi illegittima, non sussistendo alcuna responsabilità solidale.

La richiamata norma stabilisce infatti che “Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.

Risultava pertanto dirimente, ad avviso dei ricorrenti, l’evidenza che il debito erariale iscritto a ruolo non fosse stato assegnato dalla società scissa alla società beneficiaria.

Le tesi esposte, tuttavia, non hanno trovato (giustamente) accoglimento nella sentenza in esame.

I Giudici della Suprema Corte hanno infatti evidenziato che il successivo comma 13 dello stesso articolo 173 Tuir espressamente prevede che “I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designataLe altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”.

Pertanto, chiariscono i Giudici, fermi restando gli obblighi erariali in capo alla società scissa (o alla società designata), per i debiti fiscali rispondono sempre solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione, fatto sempre salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobligati.

Sul punto assume poi rilievo la previsione dell’articolo 15 D.Lgs. 472/1997, con il quale si ripropone, in ambito sanzionatorio, lo stesso principio di responsabilità solidale e illimitata.

La disposizione da ultimo richiamata prevede infatti che, nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Le norme testé citate dipingono dunque un quadro molto diverso da quello previsto per la generalità dei creditori dalle disposizioni codicistiche.

Ai sensi dell’articolo 2506 quater cod. civ., infatti, ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti, ma soltanto nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto.

La stessa limitazione non è invece prevista in ambito tributario, essendo la responsabilità solidale nei confronti del Fisco senza limiti, sia nell’ambito della scissione parziale che di quella totale.

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