La scissione negativa e i “paletti” fissati dalla Cassazione

Una questione da sempre dibattuta è quella della legittimità della c.d. scissione negativa, ossia un’operazione di scissione societaria caratterizzata dal fatto che il patrimonio netto trasferito dalla scissa alla beneficiaria abbia un saldo negativo, con passività maggiori delle attività.

La fattispecie è stata analizzata dalla Cassazione con la sentenza n.26043 del 20 novembre 2013,che ha affermato che quando tanto il valore contabile del patrimonio scisso quanto il suo valore “reale” sono negativi, l’operazione di scissione non è consentita poiché non potrebbe sussistere alcun valore di concambio e quindi nessuna attribuzione di partecipazioni ai soci della società scissa.

Nel caso giunto al vaglio della Corte, la scissione di un patrimonio netto negativo pareva essere stata realizzata con il fine di creare un apparente stato di solvibilità della società scissa, trasferendo appunto ad una società di nuova costituzione delle passività superiori alle attività. Ciò in quanto non solo il valore contabile del patrimonio netto scisso era negativo, bensì anche il suo valore “reale”, ovvero l’ammontare espresso a valori effettivi e correnti. Una simile operazione, infatti, finirebbe per sostanziarsi in un vero e proprio accollo mascherato di debiti da parte di una società – che potrebbe essere di nuova costituzione, od anche già esistente – andando ben oltre quella che dovrebbe essere la causa giuridica della scissione, ovvero una modalità di proseguire i rapporti societari in una struttura organizzativa diversa, in modo particolare secondo la più recente e maggioritaria dottrina che vede nella scissione, ed anche nella fusione, una vicenda meramente modificativa dell’assetto sociale delle società partecipanti.

Secondo i Giudici della Cassazione, quindi, con una scissione contabilmente e “realmente” negativa si realizza uno scopo diverso da quello a cui la scissione dovrebbe essere preordinata, ovvero il mascheramento dello stato di decozione della società scissa la quale, infatti, beneficerebbe di una riduzione del proprio passivo senza peraltro consentire alla beneficiaria di potere attribuire alcunché ai soci, stante l’assenza di un concreto valore economico effettivo.

La legittimità della scissione contabilmente negativa, ma “realmente” positiva (ossia, con patrimonio netto positivo espresso a valori correnti) ha trovato ampio riconoscimento nelle indicazioni della Professione; il Documento OIC 4, par. 4.3.3, si esprime per l’ammissibilità di una scissione in cui il valore contabile del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria è negativo, se tuttavia il valore economico è positivo, aggiungendo che occorre però che la scissione abbia per beneficiaria una società già esistente. Il limite della preesistenza della beneficiaria non è invece posto dal Notariato di Milano (Massima n. 72 del 2005), purché la differenza fra valore reale e valore contabile del patrimonio scisso – rappresentata dal disavanzo di concambio – venga supportata da apposita relazione giurata di stima ex articoli 2343 (per le Spa) o 2365 (per le Srl), Cod.civ..

La Cassazione evidenzia però che, una volta che l’atto di scissione è stato iscritto al registro delle imprese, pur se la scissione “realmente” negativa non sarebbe di per sé ammissibile, si producono gli effetti previsti dall’articolo 2506-quater, comma 3, Cod.civ., con la conseguenza che la solvenza di ciascuna società – scissa e beneficiaria – dovrà essere valutata in modo separato, tenendo conto delle proprie passività e attività post scissione, ed anche dei limiti di responsabilità previsti dall’ordinamento quale effetto della scissione stessa.

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