Il conferimento di partecipazioni e la creazione della holding

Il conferimento di partecipazioni rappresenta un tipico strumento attraverso il quale è possibile cedere le partecipazioni sia nelle società di persone che nelle società di capitali.

A differenza di quel che accade nelle prime, in cui non occorre procedere con la stima dei beni (rimessa al libero accordo tra l’unanimità dei soci e il conferente), nelle seconde vi è invece l’obbligo di depositare presso la sede sociale una relazione avente ad oggetto il valore reale del conferimento, effettuata da un esperto, unitamente al parere dei sindaci, a tutela dei creditori sociali della conferitaria.

Dal punto di vista pratico, le S.r.l. e le S.p.a. sono quindi innanzitutto tenute a presentare una perizia giurata sul valore del conferimento, a cura di un esperto ex articoli 2465, 2343 e 2343-ter (quest’ultimo disciplinante una procedura semplificata) cod. civ., che descriva l’oggetto del conferimento e indichi i criteri di valutazione che sono stati utilizzati per effettuare la stima del valore economico dello stesso.

Nell’ottica fiscale, invece, è bene rappresentare che, nel contesto che ci occupa, è applicabile il c.d. “realizzo controllato”, ex articolo 177, comma 2, Tuir, quale regime che rappresenta una deroga al criterio generale di cui all’articolo 9 Tuir e che permette di valutare (ai fini della determinazione del reddito del conferente) le azioni ricevute sulla base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Il comma 2-bis della anzidetta disposizione amplia la portata del richiamato regime, originariamente limitato ai conferimenti che permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo della conferita, anche ai casi di:

  1. partecipazioni conferite superiori al 2% o al 20% ovvero di partecipazioni al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. partecipazioni conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Non si sottovaluti poi che detta norma prevede, per i conferimenti di partecipazioni detenute nelle holding (società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni), che le percentuali di cui alla lettera a) si riferiscano a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 Tuir, e si determinino, relativamente al conferente, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, per comprendere se l’attività di una società consiste, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni ai fini della normativa in esame occorre considerare il rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata e il suo valore economico complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica (cfr. risposte ad interpello n. 5 del 04.01.2023 e n. 869 del 29.12.2021).

Ebbene, non può che desumersi come il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato per la creazione di una holding rappresenti un pratico ed efficace strumento di pianificazione patrimoniale e successorio, anche al fine di progettare il passaggio generazionale, poiché permette di salvaguardare il patrimonio, agevolando comunque la circolazione della liquidità.

Si pensi, ad esempio, al caso dell’imprenditore che conferisce in una holding le proprie partecipazioni detenute in diverse società, per poi trasferirle ai propri figli.

In tale contesto, potrebbero essere introdotte dedicate clausole statutarie nell’interesse dei discendenti  maggiormente interessati alla gestione del gruppo, che possano attribuire loro, ad esempio, il diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione della holding o quello alla nomina di Presidente o, ancora, il riconoscimento di particolari diritti amministrativi e di partecipazione agli utili all’interno della stessa holding, unico soggetto chiamato ad incassare i dividendi, che andranno poi successivamente distribuiti ai soci o utilizzati per acquisti di immobili od altri beni.

Nella medesima chiave prospettica, lo statuto della nuova holding potrebbe limitare la circolazione delle partecipazioni, sottoponendo l’eventuale cessione delle stesse a soggetti esterni alla famiglia alla preventiva decisione unanime dei soci, così da soddisfare le esigenze dell’imprenditore e, allo stesso tempo, assicurare una pianificazione generazionale aziendale.

 

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