Triangolari comunitarie ed esterometro

Il primo cedente di una triangolare comunitaria emette fattura elettronica non imponibile nei confronti del proprio cessionario nazionale e non deve compilare l’esterometro, mentre per il promotore della triangolazione non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica con conseguente compilazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Si ricorda che, nella prassi operativa delle aziende, è diffusa l’operazione di triangolazione comunitaria, secondo cui un soggetto Iva nazionale acquista dei beni presso un altro soggetto passivo d’imposta in Italia, con consegna dei beni direttamente al cessionario soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue.

Tali operazioni sono soggette al seguente regime Iva:

  • il primo cedente effettua una cessione non imponibile ai sensi dell’articolo 58 D.L. 331/1993 nei confronti del cessionario nazionale (promotore della triangolazione) in quanto i beni sono consegnati direttamente al cessionario finale stabilito ai fini Iva in altro Stato Ue;
  • il cessionario (promotore della triangolazione) emette fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 nei confronti del cliente comunitario destinatario finale dei beni.

Come noto, l’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, riguarda esclusivamente le operazioni effettuate con controparti residenti o stabilite ai fini Iva in Italia, ragion per cui il legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicazione (mensile) delle operazioni effettuate con soggetti non residenti o non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato (cd. “esterometro“).

La comunicazione in questione, che non sostituisce eventuali obblighi di compilazione degli elenchi Intrastat, riguarda quindi anche le cessioni intracomunitarie disciplinate dal D.L. 331/1993 in quanto tra i requisiti ivi previsti vi è anche la soggettività passiva in altro Stato Ue del cessionario dei beni.

Tuttavia, per quanto riguarda l’operazione di triangolazione comunitaria descritta, è necessario distinguere le due operazioni in quanto:

  • la cessione che interviene tra il primo cedente ed il promotore della triangolazione riguarda due soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, con il conseguente obbligo di emissione della fattura elettronica in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 58 D.L. 331/1993 (l’operazione non deve quindi essere inclusa nell’esterometro);
  • la cessione che interviene tra il promotore della triangolazione ed il cliente comunitario destinatario finale dei beni, non imponibile ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993, non è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica in quanto la controparte Ue è un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia.

In merito a tale ultima cessione, quindi, il cedente nazionale ha due alternative: emissione della fattura cartacea ed inclusione dell’operazione nell’esterometro, ovvero emissione facoltativa della fattura elettronica (con consegna di una copia cartacea al cliente comunitario) al fine di evitare di inserire la stessa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

È bene evidenziare che gli obblighi di compilazione dell’esterometro non influenzano le regole di compilazione degli elenchi Intrastat, con la conseguenza che per tale ultimo obbligo si deve aver riguardo alle regole già previste dall’articolo 50 D.L. 331/1993.

Pertanto, il promotore della triangolazione sarà obbligato ad inserire nell’elenco Intra1 la cessione nei confronti del cliente comunitario destinatario finale dei beni (a prescindere dalla circostanza che sia stata emessa fattura cartacea o elettronica), mentre non sussiste alcun obbligo per il primo cedente, in quanto la controparte dell’operazione è a sua volta un altro soggetto passivo ai fini Iva in Italia.

Si ricorda, infine, che il MEF ha recentemente prorogato la prima scadenza di presentazione dell’esterometro al prossimo 30 aprile 2019.

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