Rimborso Iva spettante per beni ammortizzabili in leasing

L’importo a credito risultante dalla dichiarazione Iva può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, al ricorrere di precise condizioni.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa nello specifico del presupposto relativo all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972, l’eccedenza d’imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto passivo laddove sussistano determinati presupposti.

In particolare, in base a quanto previsto dalla lettera c) della disposizione, può essere chiesta a rimborso l’eccedenza Iva detraibile, assolta:

  • sull’acquisto o sull’importazione di beni ammortizzabili;
  • per il sostenimento di spese relative a beni e servizi per studi e ricerche.

Per individuare i beni ammortizzabili occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Da ciò ne deriverebbe che per gli acquisti di beni strumentali effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, il diritto al rimborso spetterebbe alla società di leasing concedente e non all’utilizzatore, il quale potrebbe richiedere di vedersi restituita soltanto l’imposta relativa al prezzo di riscatto. Tale impostazione è stata sostenuta dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 392/E/2007.

Tuttavia, la posizione del Fisco andrebbe rivista alla luce, sia della sentenza della Corte di Giustizia C-118/11, sia soprattutto della sentenza della Corte di Cassazione n. 13315/2013, secondo cui “sussiste il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva … relativa ad acquisiti di beni ammortizzabili, oggetto di un contratto di compravendita con clausola di riserve di proprietà”. Sebbene la decisione faccia rifermento a una tipologia contrattuale differente, la conclusione potrebbe essere ragionevolmente estesa anche al contratto di leasing finanziario, atteso che l’utilizzatore può disporre del bene come se ne fosse il proprietario.

Vanno in questo senso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22959 del 26 settembre 2018 e la sentenza n. 20951/2015, secondo cui l’acquisizione di un bene in leasing, definita con il pagamento del canone iniziale, va equiparata all’acquisto di un bene ammortizzabile e, quindi, permette di accedere al rimborso dell’Iva ex lettera c) del comma 3 dell’articolo 30 del D.P.R. 633/1972.

In altri termini, l’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all’acquisto di un «bene di investimento» e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, l’ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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