Pro-rata e rettifica detrazione Iva: concetto di “bene ammortizzabile”

L’effettuazione di operazioni esenti nel settore immobiliare può portare delle conseguenze negative sia nella determinazione della percentuale di detrazione Iva (cd. “pro-rata”) di cui all’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972, sia per la rettifica della detrazione Iva di cui all’articolo 19-bis2 dello stesso D.P.R. 633/1972.

Più in particolare, è opportuno comprendere quali siano le conseguenze sulla detrazione dell’Iva che derivano dalla cessione esente di beni immobili da parte delle imprese che operano nel settore immobiliare (imprese che hanno costruito o ristrutturato gli immobili, nonché le imprese che operano nella compravendita o nella gestione dei beni stessi).

In relazione al calcolo della percentuale di detrazione, l’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972 stabilisce che devono essere esclusi dal calcolo (e quindi non devono essere indicate nel denominatore del rapporto che determina il pro-rata) le cessioni di beni ammortizzabili.

Sul punto, la circolare 25 del 1979 (ad oggi non risultano nuove e diverse indicazioni) aveva precisato che, per l’individuazione dei beni ammortizzabili, si deve aver riguardo “ai criteri di diritto comune“, ossia agli articoli 102 e 103 Tuir.

In altre parole, il bene ammortizzabile ceduto in esenzione non deve essere computato nel denominatore del calcolo della percentuale di detrazione se lo stesso costituisce un bene ammortizzabile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Ad esempio, un’immobiliare di gestione che detiene un fabbricato ad uso ufficio (A/10) e decide di cederlo in esenzione (quale regime naturale ai sensi dell’articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972, salva l’opzione per l’imponibilità) esclude dal calcolo della percentuale di detrazione tale operazione, in quanto trattasi della cessione di un bene ammortizzabile (allocato contabilmente tra le immobilizzazioni).

A differenti conclusioni si perviene laddove lo stesso bene sia ceduto in esenzione (non avendo esercitato l’opzione) da parte dell’impresa immobiliare che detiene tale bene tra le rimanenze (in quanto immobiliare di compravendita o impresa che ha costruito o ristrutturato il bene per la successiva rivendita e che procede alla cessione dopo il decorso di cinque anni dall’ultimazione dei lavori).

Per quanto riguarda invece la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972, è bene osservare che il comma 8 del citato articolo dispone che “agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione“.

A differenza di quanto visto per il calcolo della percentuale di detrazione, ai fini della rettifica della detrazione, gli immobili (abitativi o strumentali che siano) devono comunque considerarsi beni ammortizzabili, a prescindere dalle imputazioni contabili adottate.

Tornando all’esempio precedente, la cessione esente dell’immobile A/10 determina in entrambi i casi una possibile rettifica della detrazione, che in termini sostanziali dipenderà dal periodo mancante al compimento del decennio alla data della cessione stessa. Pertanto, se l’immobile è stato acquistato o costruito (in tale ultimo caso è necessario aver riguardo al momento di ultimazione dei lavori) nel 2016 e la cessione esente avviene nel 2019, la rettifica della detrazione riguarda 7/10 dell’Iva detratta al momento dell’acquisto (quale periodo mancante al compimento del decennio).

Quindi, laddove all’atto della cessione sia già decorso il periodo decennale dalla data di acquisto o ultimazione della costruzione (e relativa detrazione dell’Iva) la cessione esente del bene immobile non comporta la rettifica della detrazione in quanto è decorso il periodo di monitoraggio decennale previsto dall’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto