Non imponibilità Iva per le forze armate europee

La Direttiva Ue 112/2006 dispone, a talune condizioni, un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (Iva) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.

Tale norma è stata recepita e l’articolo 72, comma 1, lettera b) del Decreto Iva prevede che sia applicabile il regime di non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato.

Tali esenzioni non erano quindi fruibili nel caso in cui le forze armate di uno Stato membro partecipassero ad attività nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e quindi le autorità comunitarie hanno ritenuto di conferire la priorità all’esigenza di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell’Unione.

In questo senso, con comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d’azione sulla mobilità militare, l’alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno riconosciuto la necessità generale di allineare il trattamento dell’Iva applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione con il quadro dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO).

Uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l’assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell’Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non riguarda invece le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all’articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune.

Ciò premesso, con la Direttiva Ue 2235/2019 è stata modificata la Direttiva Ue 112/2006, prevedendo in particolare una modifica dell’articolo 151, cioè la disposizione che contiene le esenzioni previste per operazioni a favore di organismi internazionali.

La norma introduce, in particolare, le lettere b-bis) e b-ter), che prevedono che gli Stati membri esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro o verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

La particolarità della norma è che esenta, in particolare, le cessioni di beni verso le forze armate di uno Stato membro che siano destinati all’uso da parte di tali forze o del personale civile che le accompagna, o all’approvvigionamento delle loro mense, quando tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune al di fuori del loro Stato membro.

La Direttiva doveva essere recepita entro il 1° luglio 2022, ed infatti in tale data entrerà in vigore il D.Lgs. 72/2022, che introdurrà – in particolare – due nuove lettere all’articolo 72 per agevolare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati all’uso di forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti delle forze armate (e del personale civile che le accompagna) di altri Stati membri dell’Unione europea, oppure devono essere effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione Europea ed essere destinate alle forze armate (e del personale civile che le accompagna) di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione.

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