Importazioni di beni con IVA pagata non in dogana, ma con reverse charge

L’articolo 70, comma 6, del D.P.R.  633/1972 stabilisce che, per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato, l’IVA – accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede – è assolta a norma delle disposizioni di cui al Titolo II dello stesso D.P.R. n. 633/1972, cioè con il meccanismo del reverse charge; a tal fine, la norma prosegue specificando che il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. 633/1972), nonché, agli effetti della detrazione, nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/1972).

Il successivo comma 7 dello stesso articolo 70 del D.P.R. 633/1972 dispone che le disposizioni in esame si applicano anche alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, riguardanti le introduzioni nel territorio dello Stato di rottami e altri materiali di recupero di provenienza extracomunitaria, per cui la dichiarazione di importazione deve essere annotata nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e, ai fini dell’esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.

Fatte salve queste tipologie di beni (materiale d’oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, da un lato, e rottami e altri materiali di recupero, dall’altra), per le restanti importazioni è prevista l’applicazione dell’IVA in dogana, a meno che si tratti di importazioni non soggette ad imposta ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 633/1972. Si tratta, nello specifico:

  • delle importazioni di beni da parte degli esportatori abituali;
  • delle importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
  • di ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72 del D.P.R. 633/1972, con la specificazione che, per le operazioni relative all’oro da investimento di cui all’articolo 10, comma 1, n. 11, l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;
  • della reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempreché ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
  • dell’importazione di beni donati ad enti pubblici, ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. n. 996/1970;
  • delle importazioni dei beni indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera l), del D.P.R. 633/1972, vale a dire: paste alimentari; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri; miele; uova; materie grasse; formaggio o frutta; latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
  • delle importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

Potrebbe, però, accadere che l’importazione abbia per oggetto beni soggetti al meccanismo del reverse charge, diversi da quelli precedentemente richiamati di cui all’articolo 70, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/1972.

Si pensi, per esempio, ai telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato, rispetto ai quali l’articolo 17, comma 6, lett. b) e c), del D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’inversione contabile.

Siccome l’articolo 68, comma 1, lett. c), del D.P.R. 633/1972 dispone che costituiscono importazioni non soggette a IVA “ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72 (…)”, potrebbe ritenersi che l’importazione dei predetti beni non comporti l’applicazione dell’IVA all’importazione, trattandosi di beni che, se ceduti all’interno dello Stato, non danno luogo all’addebito dell’imposta in fattura da parte del cedente.

In realtà, deve osservarsi che le importazioni detassate sono soltanto quelle aventi per oggetto beni che, se ceduti, beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 10 del D.P.R. 633/1972 o, in considerazione dell’espresso richiamo, della non imponibilità dell’articolo 72 dello stesso decreto, riconosciuta per le cessioni e le prestazioni nei confronti di determinati organi od organismi sovranazionali.

In assenza, pertanto, di una disposizione specifica che consenta di escludere il pagamento dell’IVA in dogana, i telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato importati da Paesi extra-UE sono soggetti ad imposta in base alle disposizioni degli articoli 69 e 70 del D.P.R. 633/1972.

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