Il trattamento Iva del “full conference pass”

All’impresa che manda i propri dipendenti e collaboratori all’estero per partecipare ad una conferenza viene, di regola, addebitato un corrispettivo unico che comprende non solo l’accesso all’evento, ma anche tutta una serie di servizi ad esso connessi, come la distribuzione del materiale didattico, la ristorazione e il pernottamento.

È questa l’ipotesi che si verifica quando la fattura emessa dall’organizzatore della manifestazione riporta, come oggetto, la dicitura “full conference pass”.

Se la conferenza è tenuta in un altro Paese UE è verosimile, per le ragioni di seguito esposte, che nella fattura sia indicata anche l’IVA locale.

L’art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – dall’art. 3 della Direttiva n. 2008/8/CE, stabilisce che “il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente”.

La portata applicativa di tale disposizione è stata chiarita dagli artt. 32 e 33 del Reg. UE n. 282/2011.

Riguardo all’individuazione dei servizi relativi all’accesso alle manifestazioni di cui trattasi, è previsto che gli stessi “comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica” (art. 32, par. 1). Nell’ambito dei servizi in esame, in particolare, rientra “il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari” (art. 32, par. 2, lett. c).

In merito, invece, ai servizi accessori all’accesso alle manifestazioni, l’art. 33 del Regolamento precisa che i medesimi “comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo”.

Nella legislazione IVA italiana, la corrispondente disciplina territoriale è contenuta nell’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale “le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse”.

L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 37 del 29 luglio 2011, ha illustrato le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010 a seguito del recepimento della citata Direttiva n. 2008/8/CE.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Reg. UE n. 282/2011, nel § 3.1.4 della circolare si afferma che “si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima”.

In definitiva, è corretto che la fattura ricevuta dall’impresa italiana, con oggetto “full conference pass”, riporti l’IVA del Paese UE nel quale è tenuta la conferenza.

Tale fattura non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT, non essendo relativa ad un servizio “generico” ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L’imposta pagata al soggetto estero, ove ne ricorrano le condizioni, può essere chiesta a rimborso attraverso la procedura prevista dall’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972; a tal fine, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati), è possibile inviare l’istanza all’Autorità fiscale del Paese UE di rimborso.

 

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