È fuori campo Iva la cessione di un terreno edificabile da parte dell’imprenditore agricolo

Sconta l’imposta di registro proporzionale e non l’Iva la cessione di un terreno divenuto edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo e da lui in precedenza coltivato, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20149 del 25.07.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il quale veniva ripresa a tassazione l’Iva non versata in relazione alla vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado.

Pertanto, egli si risolveva nel presentare ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione di legge, ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2082 cod. civ., 65 D.P.R. 917/1986 e 2 e 4, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Deduceva, inoltre, vizio di motivazione, ex articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza d’appello riteneva di confermare l’assoggettabilità all’Iva della cessione del terreno edificabile, già asserita dai giudici di prime cure.

I supremi Giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, pare abbiano definitivamente chiarito la vexata quaestio riguardante l’imponibilità ai fini Iva della cessione di un terreno divenuto edificabile, da parte di un imprenditore agricolo.

Nella specie, essi hanno rilevato come, secondo un orientamento più risalente nel tempo, la cessione di un terreno edificabile non potesse scontare l’Iva, attesa l’inidoneità di detti cespiti a costituire beni strumentali dell’impresa agricola, non potendo essere destinati alla coltivazione, alla silvicoltura o all’allevamento (Cass., n. 27576/2008; Cass., n. 1935/2001).

Secondo un filone giurisprudenziale più recente, invece, l’imponibilità Iva sarebbe condizionata dalla concreta destinazione d’uso riservata al terreno edificabile da parte dell’imprenditore, e quindi:

  • la cessione sconterebbe l’Iva laddove l’imprenditore abbia destinato il terreno all’attività agricola d’impresa;
  • la cessione sarebbe fuori campo Iva, e soggetta quindi all’imposta di registro proporzionale alla cessione del terreno, laddove esso, pur essendo appartenente all’impresa agricola, sia ad essa estraneo, ossia non sia mai stato coltivato oppure non sia mai stato destinato all’attività agricola (, n. 27576/2008; n. 1935/2001).

Detta ultima interpretazione, in particolare, ha ricevuto conferma anche dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha affermato che le cessioni di terreni edificabili, se effettuate da imprenditori agricoli che li hanno in precedenza destinati alla produzione agricola, scontano l’Iva (circolare AdE 18/E/2013).

Tra i due orientamenti avvicendatisi nel corso del tempo, la giurisprudenza più recente, assieme ai giudici della controversia in rassegna, pare, tuttavia, aver preferito quello più risalente, in quanto il terreno agricolo divenuto edificabile si trasforma in un quid novi, ossia in un bene del tutto diverso da quello precedente (Cass., n. 15007/2015; n. 3436/2015; Cass., n. 2017/2019).

Tanto trova ulteriore conferma, poi, nell’aumento di valore e di attrattività commerciale che il bene subisce, in quanto destinato alla costruzione e alla vendita di abitazioni (Cass., n. 8327/2014).

Da ultimo, quanto sancito dai giudici di legittimità trova conforto anche nelle posizioni dei giudici comunitari, i quali hanno sancito che «una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, non può essere ritenuta soggetta all’Iva» (CGUE nn., C-180/2010 e C-181/2010).

Ciò, in quanto tale vendita è ascrivibile alla gestione del proprio patrimonio privato e costituisce, quindi, mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.

Per quest’ordine di ragioni, dunque, il ricorso del contribuente è stato accolto, la sentenza cassata e l’accertamento annullato, non essendo occorsi ulteriori accertamenti in fatto e in diritto.

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