Il commercio elettronico e le informazioni obbligatorie preventive

Come già messo in evidenza in un precedente intervento, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 D.Lgs. 70/2003 e dall’articolo 51, comma 2 D.Lgs. 206/2005, il prestatore o cedente deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, tutta una serie di informazioni utili al cliente per la conclusione del contratto, che nel caso di specie sono informazioni preventive. In particolare:

  1. le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contatto di compravendita o di erogazione/fruizione del servizio;
  2. le modalità di conclusione del contratto;
  3. la possibilità e gli strumenti a disposizione del cliente per la correzione di errori di inserimento dei dati prima dell’inoltro dell’ordine;
  4. le lingue disponibili per la conclusione del contratto;
  5. l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie;
  6. il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte, ovvero le modalità di calcolo del prezzo (se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo) e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
  7. la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.

Molto spesso, alcune delle informazioni “obbligatorie” richieste dagli articoli 12 D.Lgs. 70/2003 e 51 D.Lgs. 206/2005 non trovano espressa indicazione nella “schermata” visualizzata dall’utente intenzionato a concludere l’operazione.

Infatti, le informazioni richiamate dalle citate disposizioni normative possono essere fornite mediante il rimando ad apposito link (collegamento ipertestuale) ovvero mediante la modalità scrolling (scorrimento dei contenuti).

L’articolo 51, comma 4, D.Lgs. 206/2005 tratta il caso particolare del contatto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni di cui sopra.

In tale ipotesi, il fornitore/prestatore del servizio deve fornire al consumatore, prima della conclusione dell’ordine, almeno le seguenti informazioni:

  1. le caratteristiche principali dei beni o servizi;
  2. l’identità del fornitore;
  3. il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte, ovvero le modalità di calcolo del prezzo (se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo) e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
  4. in caso di insussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto;
  5. la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.

Oltre a quanto stabilito fino a questo punto, ricordiamo che anche nel commercio elettronico possono sussistere delle clausole vessatorie, ossia le clausole che se non approvate specificamente per iscritto vengono ritenute nulle.

Si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre sono vessatorie anche tutte le clausole che prevedono limitazioni alla responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto e sospendere l’esecuzione, ecc.. Quando sono presenti online delle clausole vessatorie si tende a richiamarle con un testo del tipo “si approvano esplicitamente i punti 1,2,3, ecc.” con un tasto “approva” che funge da “approvazione per iscritto”, utile al fine di evitare la nullità delle medesime.

Infine, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 D.Lgs. 70/2003, una volta concluso il contratto (cioè quando il cliente ha inviato l’ordine) il fornitore deve spedire una ricevuta dell’ordine al cliente, che di fatto deve contenere le stesse informazioni riportate in precedenza.

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