Telefisco 2020: i chiarimenti delle Entrate in sintesi

Nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti nell’ambito del consueto appuntamento annuale con Telefisco.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi delle risposte fornite, rinviando agli altri contributi pubblicati in data odierna e nei prossimi giorni per gli opportuni approfondimenti.

Contribuenti forfettari

Con riferimento ai contribuenti forfettari, sono state fornite le seguenti risposte:

  • il contribuente forfettario non è escluso dal regime forfettario se ha ricevuto delle partecipazioni in società di persone in eredità durante l’anno, purché rimuova la causa ostativa entro la fine dell’esercizio (circolare AdE 9/E/2019),
  • il contribuente forfettario può emettere la fattura cartacea, sfuggendo così agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (con riferimento ai quali non sono previste specifiche forme di esclusione per i suddetti contribuenti),
  • l’indennità di maternità non rileva ai fini del calcolo della soglia dei 65.000 euro, prevista per l’accesso e la permanenza nel regime.
Appalti e ritenute

La nuova disciplina in materia di ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento opera dal 1° gennaio 2020, con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020. Non rientrano, pertanto, nell’ambito della disposizione in esame le ritenute operate a gennaio sulle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 (e percepite a gennaio).

Novità in materia di compensazioni

I nuovi limiti alla compensazione delle imposte dirette a credito non trovano applicazione ai fini dell’utilizzo dei crediti d’imposta di natura agevolativa da indicare nel quadro RU (non è quindi necessario attendere il decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a credito superiori a 5.000 euro).

In questi casi è comunque richiesta la presentazione del modello F24 tramite i canali Entratel/Fisconline.

Registri Iva “precompilati”

Dal 1° luglio 2020 saranno disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, i registri delle fatture emesse e degli acquisti, nonché i dati delle liquidazioni periodiche. Con riferimento a questa novità, è stato precisato che:

  • i dati delle fatture estere non saranno indicati nei registri Iva “precompilati”. Considerato, infatti, che le bozze dei registri Iva mensili saranno disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, non sarà possibile recepire i dati dell’esterometro, trasmesso con cadenza trimestrale. I contribuenti dovranno quindi integrare le bozze dei registri Iva e l’Agenzia procederà all’elaborazione delle liquidazioni periodiche relative ai suddetti periodi; in alternativa, sarà necessario inviare l’esterometro mensilmente, entro i primi giorni dei mesi successivi a quello di riferimento (in tal caso, infatti, l’Agenzia delle entrate si impegnerà a recepire gli importi),
  • nel registro Iva acquisti dovrà essere il contribuente ad indicare la corretta percentuale di detraibilità Iva, in fase di modifica della bozza dei registri,
  • saranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche, per consentire ai contribuenti che ricevono fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere al sistema di interscambio i documenti di integrazione delle stesse.
Ravvedimento operoso
  • Alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale (consistenti nell’introduzione di una specifica causa di non punibilità, per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e mediante altri artifizi, a seguito dell’integrale pagamento con ravvedimento operoso), deve ritenersi possibile il ravvedimento a seguito della deduzione di costi e della detrazione dell’Iva su fatture inesistenti,
  • nel caso in cui, a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, dovessero risultare maggiori acconti da versare, non sono dovuti sanzioni e interessi per gli acconti non versati, se la dichiarazione integrativa è presentata dopo il termine di versamento del secondo acconto. Se la dichiarazione integrativa è presentata prima, non è sanzionabile nemmeno il primo acconto, quando, con il secondo acconto, è versata anche la differenza dovuta.
Visto di conformità

Sebbene sia previsto che il professionista che appone il visto debba essere lo stesso che ha predisposto e trasmesso la dichiarazione (risoluzione 99/E/2019), è necessario considerare che, ai sensi dell’articolo 23 D.M. 31.05.1999 Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente… a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.

È quindi possibile apporre il visto anche sulla dichiarazione predisposta dal contribuente.

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