Il blocco delle cessioni post conversione del D.L. 39/2024

Con la L. 23.5.2024 n. 67, pubblicata in G.U. il 28.5.2024 n. 123, ed entrata in vigore in data 29.5.2024, è divenuto definitivo il blocco riferito alle possibilità di cessione dei crediti derivanti dai differenti bonus edilizi, di cui al D.L. n. 39/2024. Tuttavia, per individuare correttamente la sussistenza o meno del c.d. “blocco delle cessioni” dei crediti è necessario individuare gli opportuni riferimenti normativi utili a tale scopo.

In primo luogo, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023, possono essere oggetto di cessioni quei crediti superbonus per i quali, alla data antecedente al 17.2.2023, sussistano le seguenti condizioni:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Di conseguenza, fin prima della pubblicazione del D.L. 39/2024 (29.3.2024), la cessione dei crediti superbonus, al sussistere delle sopra indicate condizioni, era ancora ammessa.

Il comma 5, dell’articolo 1, D.L. 39/2024, apporta una revisione al medesimo comma 2, articolo 2, D.L. 11/2023, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e’ stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

In altri termini, se alla data del 29.3.2024 congiuntamente:

  1. non è stata sostenuta alcuna spesa;
  2. non è stata emessa alcuna fattura;
  3. non è stato eseguito alcun lavoro;

la possibilità di cessione derogatoria prevista dall’articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023, è stata oggetto di blocco ad opera della riportata disposizione normativa (comma 5, articolo 1, D.L. 34/2024).

Di conseguenza, se alla citata data – 29.3.2024 – sussistono, invece, congiuntamente tutte le sopra riportate condizioni – sostenimento della spesa, esistenza delle fatture ed esecuzione dei lavori – permane la possibilità di cessione dei crediti (superbonus), al sussistere di tutte le altre condizioni normativamente previste, mediante la presentazione della comunicazione, di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020.

Dal coordinamento normativo di cui sopra è, quindi, necessario incrociare le due differenti disposizioni normative, quali il D.L. 11/2023 e il D.L. 39/2024, al fine di potere stabilire, ancora oggi la cessione o meno dei crediti fiscali, derivanti dai bonus edilizi.

Esistenza della CILAS al 16.2.2023 Esistenza del Verbale di assemblea Esistenza della richiesta di PdC per la dem/ricostrr. al 16.2.2023 Spese al 29.3.2024 Fatture al 29.3.2024 Esecuzione dei lavori al 29.3.2024 Possibilità di cessione
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si No No
Si Si No Si Si No
Si Si No No Si No
Si Si Si Si No No
Si Si No Si Si No
Si Si No No Si No

Da segnalare che le sopra richiamate disposizioni di blocco trovano applicazione solo nei casi in cui siamo in presenza del trasferimento della detrazione d’imposta, mediante la presentazione del modello di comunicazione di cessione e/o sconto fattura. In quanto, alcun blocco è normativamente previsto per le cessioni che si pongono in essere mediante il trasferimento da un cassetto fiscale a altro cassetto fiscale.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto