Gli oneri si detraggono solo se tracciati

La detrazione dall’imposta lorda degli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.

Tale novità, introdotta dal comma 679, articolo unico, della Legge di bilancio 2020, prevede la detrazione, nella misura del 19%, a condizione che gli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir siano pagati con strumenti tracciati.

Rientrano nel novero di tali oneri (elenco non esaustivo):

  • gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • le spese sanitarie;
  • le spese veterinarie;
  • le spese funebri;
  • le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
  • le erogazioni liberali;
  • le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
  • i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
  • i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
  • le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
  • le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Il successivo comma 680 prevede, però, due eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti:

  • gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

In merito poi alla misura delle detrazioni, la Legge di bilancio, con il comma 629, ha aggiunto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all’articolo 15 Tuir.

Tali disposizioni prevedono la detrazione degli oneri:

  • per l’intero importo, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro. Ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero.

Nessuna rimodulazione è prevista per gli interessi passivi su prestiti e mutui, di cui all’articolo 15, comma 1 lett. a) e b), e comma 1-ter, Tuir, e per le spese mediche, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), Tuir.

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