Il decreto correttivo sul lavoro sportivo dilettantistico

Il rapporto tra disciplina generale del lavoro e prestazioni sportive è sempre stato difficoltoso. Questo perché nello sport convive sia la finalità ludica che la controprestazione lavorativa.

Già la disciplina dello sport professionistico (vedi la vigente L. 91/1981) nacque per un problema di diritto del lavoro da un provvedimento di un Pretore di Milano che aveva bloccato il calcio-mercato per violazione delle norme sul collocamento.

La prova la troviamo nel testo della Legge (riprodotto integralmente nell’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 36/2021 che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio abrogando la vigente L. 91/1981), che, dopo aver qualificato per presunzione legislativa come subordinato il rapporto di lavoro dell’atleta, esclude al medesimo l’applicazione di numerosi articoli “cardine” della disciplina lavoristica tra i quali l’ormai noto articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.

Analogamente, nel mondo dilettantistico la qualificazione esistente fino all’anno 2000 (fascia esente fino a dieci milioni di lire e l’eccedenza veniva considerata collaborazione coordinata e continuativa con conseguenti obblighi di carattere fiscale e previdenziale) è stata radicalmente trasformata con la L. 342/2000 con la quale detti emolumenti hanno assunto la veste di redditi diversi e, come tali, non più soggetti, a prescindere dal loro importo, a ritenute previdenziali e a quelle fiscali solo per l’eccedenza degli allora 7.500 euro. Nessuna qualificazione di tali compensi è stata data sotto il profilo lavoristico.

Fino al 2013 e, soprattutto, dopo l’entrata in vigore, nel marzo del 2005, del decreto che riordinava i soggetti da iscrivere all’allora Enpals (oggi Inps), si riteneva che i compensi sportivi “nuova versione” fossero erogabili solo ai soggetti che non svolgessero tale attività in via professionale e, comunque, con il conseguimento di un compenso marginale.

Solo a seguito di alcune sentenze e, prevalentemente di alcuni documenti di prassi amministrativa (tra tutti la circolare 1/2016 dell’INL) si era passati a ritenere che il compenso sportivo “reddito diverso” (ossia quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir) potesse essere riconosciuto in maniera indiscriminata a tutti i soggetti che prestassero attività in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nel mese di gennaio di quest’anno la Corte di Cassazione ha rimesso in discussione, cassandola, questa interpretazione ed è tornata alla tesi del compenso sportivo come reddito diverso erogabile solo in presenza di attività non professionale e per compensi marginali.

Questo significa che non si potrà più riconoscere il compenso per prestazione sportiva dilettantistica in maniera indiscriminata a tutti i collaboratori così come è stata la prassi attuata in questi ultimi anni dal mondo sportivo dilettantistico.

Con l’ulteriore aggravante che l’interpretazione assunta dalla sezione lavoro della Suprema corte ha effetto anche sui rapporti di lavoro dilettantistico fino ad oggi in essere.

A questo punto le strade possono essere solo queste.

  • Non viene approvato entro l’anno alcun nuovo provvedimento avente forza di legge in materia.

In questo caso entra in vigore il D.Lgs. 36/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che conferma che esiste una unica categoria di lavoratori sportivi, siano essi dilettanti o professionisti (con conseguente applicazione delle ritenute previdenziali e fiscali sui loro compensi con aliquote piene) e rimane una unica categoria di “amatori” ai quali potranno essere riconosciuti, ma solo fino a diecimila euro (in tal caso senza ritenute fiscali e previdenziali) “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”.

  • Si adotta un provvedimento che rinvia ulteriormente l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

In tal caso la disciplina sarà “governata” dalla tesi della Corte di Cassazione con conseguente assoggettamento a inquadramento come lavoratori subordinati o autonomi della gran parte degli attuali lavoratori sportivi con conseguenti costi.

  • Si approva entro l’anno un decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021.

In quest’ultimo caso il Decreto, tenendo conto delle legittime e opportune tutele per i lavoratori sportivi, sul principio riconosciuto dalla legge delega della specialità del rapporto di lavoro sportivo, potrebbe consentire inquadramenti ed adempimenti a basso impatto economico (che però ovviamente non potrà mai essere zero) sulle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La bozza del decreto correttivo è pronta ed è attualmente all’esame dei competenti ministeri. Sostanzialmente, da quello che si è appreso, prevederà, come prima del 2000, una fascia esente per tutti e un successivo inquadramento previdenziale e fiscale sui compensi eccedenti questa fascia, con una rimodulazione delle aliquote che dovrebbe consentire di dare (finalmente) adeguata tutela ai lavoratori dello sport con un costo per il sistema sport che dovrebbe essere inferiore ai dieci punti percentuali.

Attendiamo di leggere il testo.

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