Il 2018 anno delle scelte per le sportive – I° parte

L’ingresso nell’ordinamento della nuova società sportiva dilettantistica lucrativa, ad opera della legge di Bilancio 2018, ancora in corso di studio, impone a tutti i sodalizi sportivi una serie di considerazioni, scelte e opzioni che proveremo ad analizzare.

In via preliminare non possiamo fare a meno di stigmatizzare un legislatore che evita di inserire lo sport in un provvedimento cornice come la riforma del terzo settore e continua a smuoverne “pezzetti” con le varie leggi finanziarie che si succedono annualmente.

Va comunque precisato che detta riforma, come già ricordato in precedenti contributi, non lascia immune il mondo dello sport.

Infatti, per le associazioni sportive dilettantistiche (d’ora in avanti ASD. Ricordiamo che detto acronimo è creazione della prassi, mentre quelli di ETS – ente del terzo settore -, ODV – organizzazione di volontariato -; APS – associazione di promozione sociale – sono espressamente previsti e resi obbligatori dal legislatore del codice del terzo settore, anch’esso CTS), si aprono tre strade. La prima è quella di mantenere solo l’iscrizione nel registro CONI “nuova versione”.

In tal caso si continuerà a poter godere del “panel” di agevolazioni fino ad oggi previsto e che qui si sintetizza:

  1. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla Federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione;
  2. L. 398/1991 (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva da versare);
  3. agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali;
  4. presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (possibilità che le aziende sponsor possono dedurre integralmente come spesa l’investimento promo – pubblicitario fatto dal proprio reddito);
  5. esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
  6. esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, cosicché l’Amministrazione finanziaria non consideri più l’ente non commerciale con conseguente perdita di ogni agevolazione;
  7. esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative;
  8. applicazione dell’imposta di registro a misura fissa;
  9. detrazioni dall’imposta per contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
  10. detrazione delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui;
  11. riduzione dell’accisa gas metano;
  12. 5 per mille.

La seconda è la possibilità per le ASD di “entrare nel terzo settore” semplicemente chiedendo l’iscrizione nella sezione “g) altri enti del terzo settore del registro unico nazionale di cui all’articolo 46 primo comma del CTS, oppure, terza ipotesi, avendone i requisiti specifici di cui all’articolo 35, come APS.

In entrambi i casi diventando, rispettivamente, una ETS o APS che, come attività di interesse generale, svolge quella indicata all’articolo 5 primo comma lett. t) “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Scelta analoga dovrà essere compiuta, sia pure non a breve, da quelle ASD che siano anche iscritte nei registri delle ONLUS. Infatti, la vigente disciplina di cui all’articolo 10 e seguenti del D.Lgs. 460/1997 sarà definitivamente abrogata dal periodo di imposta successivo alla definitiva entrata in vigore del registro unico del terzo settore. Entro quella data le sportive ONLUS dovranno collocarsi anch’esse in una delle tre fattispecie sopra descritte.

Ma quali saranno i vantaggi o gli svantaggi di una collocazione delle sportive all’interno del nuovo CTS?

Iniziamo ad esaminare i vantaggi “extra fiscali” che si conseguirebbero. L’applicazione delle norme di cui agli articoli 55 e 56 in materia di rapporto con gli enti pubblici e degli articoli 6771 (accesso al credito agevolato e al fondo sociale europeo, facilitazioni nell’utilizzo di locali, strutture della pubblica amministrazione, autorizzazioni temporanee per la somministrazione, privilegio sui crediti), nonché il diritto di godere dei servizi che saranno erogati dai centri di servizio per il volontariato e delle risorse finanziarie previste dagli articoli 7275 del CTS.

Difficilmente, invece, potranno accedere ai titoli di solidarietà di cui all’articolo 77 in quanto questi sono riservati, come forma di finanziamento, agli enti del terzo settore “non commerciali” e, per la specificità dell’attività svolta dalle sportive, si ritiene che poche di esse, quali ETS, potranno essere ritenute “non commerciali” sulla base dei parametri di cui all’articolo 79 CTS.

 

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