Utilizzo delle perdite da parte delle imprese individuali

L’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, derivanti dall’esercizio di imprese individuali, ovvero dalla partecipazione in società di persone o Srl in regime di trasparenza, può avvenire nel limite dell’80 per cento del reddito imponibile.

Tale previsione è contenuta all’interno dell’articolo 8, comma 3, Tuir, il quale afferma: “Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi […]“.

Infatti, si è esaurito il regime transitorio di cui all’articolo 1, commi 25 e 26, L. 145/2018, il quale prevedeva:

  • per gli anni 2018 e 2019, la deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 40 per cento dei redditi;
  • per l’anno 2020, la deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 60 per cento dei redditi.

Di conseguenza, in considerazione del fatto che il regime transitorio, previsto per le perdite pregresse conseguite dai soggetti in contabilità semplificata, interessa i redditi conseguiti negli anni 2018, 2019 e 2020, non risultano più presenti, all’interno del modello Redditi PF 2022, i campi riservati all’esposizione delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito nella misura del 60 per cento.

Tali campi erano presenti nei righi:

  • RH12, denominato “Perdite d’impresa di esercizi precedenti”, nell’ambito dei redditi di partecipazione in società di persone e assimilate;
  • RF100, denominato “Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito”, nell’ambito delle imprese in contabilità ordinaria;
  • RG35, denominato “Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito”, nell’ambito delle imprese in contabilità semplificata;
  • RD17, denominato “Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito”, nell’ambito delle imprese agricole;
  • LM9, denominato “Perdite pregresse”, nell’ambito del regime dei “contribuenti minimi”;
  • LM37, denominato “Perdite pregresse”, nell’ambito del regime forfettario.

Si fa presente che la compensazione, con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta, deve essere effettuata preliminarmente con le perdite di impresa conseguite nel medesimo periodo di imposta.

Le perdite eventualmente non compensate nei quadri RH, RF, RG e RD devono essere riportate nel prospetto dedicato all’interno del quadro RS, denominato “Perdite d’impresa non compensate nell’anno”.

Le perdite formatesi nell’ambito del regime di vantaggio dei “contribuenti minimi” devono essere, di norma, riportate nel prospetto di cui al quadro RS solo se il soggetto è fuoriuscito dal regime stesso.

Si ricorda che, per i lavoratori autonomi, le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività artistica o professionale possono essere compensate, anche con redditi di altre categorie, fino a capienza dei relativi importi.

Le eccedenze, in tale ipotesi, non possono essere riportate negli anni successivi.

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