Trasmissione delle dichiarazioni: il fascicolo da consegnare al contribuente

Il professionista, che invia la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto, deve poi procedere, entro trenta giorni, alla consegna al cliente della prova della presentazione della dichiarazione stessa.

Infatti, come previsto dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, e dalle istruzioni ministeriali collegate ai modelli dichiarativi, gli intermediari abilitati devono rilasciare al dichiarante:

  • l’impegno a trasmettere, per via telematica all’Agenzia delle entrate, i dati indicati nella dichiarazione, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o se, invece, sarà predisposta dall’intermediario stesso;
  • l’originale della dichiarazione trasmessa per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.

La dichiarazione, in base a quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 518/2019, non deve obbligatoriamente essere sottoscritta dall’intermediario.

Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione “deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario”.

Tale orientamento deriva da una risposta più datata, ossia dalla risoluzione 298/E/2007, con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato alla trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta”.

Ne deriva che la copia della dichiarazione, conservata anche su supporto informatico dal professionista incaricato, può non riportare la sottoscrizione da parte del contribuente dichiarante.

In merito ai metodi di consegna della copia di una dichiarazione, l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 97/E/2018, ha condiviso il sistema ravvisato dall’istante, ossia “invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge”.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria, ancora chiamata a rispondere in merito alla consegna telematica, con la risposta ad istanza di interpello n. 518/E/2019, ha chiarito che la dichiarazione può essere inviata al contribuente cliente al suo indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria che certificata, previa richiesta sottoscritta dal contribuente stesso.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può decidere se stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, o conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’amministrazione digitale, ma deve, in ogni caso, esibirla esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Si ricorda, infine, che spetta al contribuente vigilare affinché il mandato del professionista sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

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