Tardiva trasmissione delle dichiarazioni: si applica il cumulo giuridico

Trova applicazione il cumulo giuridico nella determinazione della sanzione irrogabile ad un intermediario che ha trasmesso, in 32 files distinti, altrettante dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34277, depositata ieri, 15 novembre.

Il caso riguarda un professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che veniva raggiunto da un atto impositivo con irrogazione di una sanzione ammontante ad euro 16.512 per aver trasmesso, oltre il 90° giorno di scadenza previsto per la presentazione, 32 dichiarazioni dei redditi, inviate in 32 files distinti.

Sul punto è necessario ricordare che, con la circolare 52/E/2007, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto la trasmissione tardiva del file da parte dell’intermediario una violazione non suscettibile di essere qualificata quale violazione formale o sostanziale, con la conseguenza che essendo le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 applicabili “in quanto compatibili”, nei casi in esame non può trovare applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 D.Lgs. 472/1997 ma la disciplina di cumulo di cui all’articolo 8 L. 689/1981.

Sempre nell’ambito della richiamata circolare, l’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che, nel caso in cui vengano inviati più files, devono essere applicate tante sanzioni quanti sono i files (nel caso di specie, dunque, 32).

Alla luce di questo orientamento, dunque, l’Agenzia delle entrate è giunta fino alla Corte di Cassazione, al fine di far valere le proprie ragioni.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha quindi richiamato la precedente pronuncia n. 1892/2021, ricordando che, secondo un ormai consolidato orientamentocontrario a quello pronunciato con la decisione n. 23123/2013, rimasta isolata, … nei casi di plurimi “files” di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex articolo 12 D.Lgs. 472/1997 in forza del principio del “favor rei” (Cassazione, n. 4458 del 2017)”.

Per amor del vero sono numerose le pronunce con le quali la Suprema Corte ha confermato l’applicazione del cumulo giuridico in forza del principio del favor rei, consentendo quindi di ritenere l’orientamento appena richiamato ormai consolidato (Corte di Cassazione, n. 12682 del 18.6.2015; n. 11742 del 05.06.2015; n. 21570 del 26.10.2016; n. 4458 del 21.2.2017; n. 7661 del 24.3.2017; n. 1892 del 28.01.2021; n. 26911 del 05.10.2021).

Nel caso di specie, peraltro, è stato confermato che le norme in materia di cumulo giuridico operano anche nel caso in cui l’intermediario abbia inviato più files contenenti un’unica dichiarazione, essendo quindi sempre applicabile agli intermediari la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

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