Sanzione intermediari per omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni

Le violazioni proprie dei CAF e degli intermediari abilitati sono disciplinate dal D.Lgs. 241/1997 e si distinguono principalmente in: omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni; violazioni in materia di visto di conformità; violazioni in materia di certificazione tributaria; violazioni dei sostituti di imposta in materia di assistenza fiscale.
Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la sanzione applicabile nel caso dell’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L’articolo 7-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997 prevede che, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, si applichi la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164. Ai sensi del successivo comma 1-bis, la stessa sanzione è irrogata a carico dei soggetti indicati nell’articolo 15 del D.M. 31 luglio 1998 in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che gli intermediari hanno assunto l’impegno a trasmettere.

La disposizione di cui al comma 1, che concerne l’omessa o ritardata trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta regionale sulle attività produttive e ai sostituti d’imposta, è indirizzata nei confronti di:

  1. iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La disposizione di cui al comma 1-bis trova applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti testé richiamati, anche nei confronti di:

  1. organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative;
  2. agenzie di mediazione immobiliare;
  3. soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
  4. agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 773/1931;
  5. iscritti all’albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa;
  6. iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.

In passato si è a lungo discusso circa la natura delle violazioni previste dall’articolo in commento. La questione, lungi dal rivestire un interesse meramente dottrinale, comportava importanti conseguenze in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 472/1997 e, in particolare, la disciplina del ravvedimento operoso. In prima battuta, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto la natura amministrativa delle violazioni in parola (C.M. 195/E/1999) negando, quindi, che alle stesse fosse possibile applicare i principi generali riguardanti le violazioni tributarie. Tale posizione, tuttavia, è stata rivista a seguito dell’intervento operato con la Legge finanziaria per l’anno 2007 con la quale è stato inserito il comma 1-bis all’articolo 39 del D.Lgs. 241/1997, in virtù del quale nei casi di violazioni commesse ai sensi dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 472/1997.

Allo stato, quindi, non residuano ulteriori dubbi circa la natura tributaria delle violazioni consistenti nell’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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