Quadro IC modello Irap 2016: le holding industriali

Il D.Lgs. n. 446/1997 prevede all’articolo 6, comma 9,  che “per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.

Poiché l’articolo 113 del D.Lgs. n. 385/1993 è stato abrogato dall’articolo 10, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2010, per determinare i requisiti ai fini di qualificare una holding come “holding industriale”, deve ritenersi sufficiente la sussistenza del carattere sostanziale della stessa (nota Assoholding 32/2010), ovverosia che siano soddisfatti i requisiti indicati dal comma 10 della predetta norma abrogativa, corrispondenti a quelli già contenuti nei predetti articoli 12 e 13 del D.M. n. 29/2009, con riferimento al presupposto della “attività prevalente” di gestione delle partecipazioni industriali.

È pertanto necessario verificare la prevalenza dell’attività esercitata che deve consistere nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.

Per valutare tale prevalenza, la circolare 37/2009 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un criterio rinviando, in primis, al criterio individuato dalla precedente circolare 19/2009, nella quale è stato precisato che l’esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Alla luce del fatto che l’attività di assunzione di partecipazioni prevista dalla norma non si esaurisce con l’acquisizione delle partecipazioni, ma include anche la gestione delle stesse, la circolare 37 aggiunge un altro elemento importante per individuare l’esercizio esclusivo o prevalente: quest’ultimo deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società, quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti.

Qualificata la società come holding industriale, la base imponibile Irap, ossia il valore della produzione netta, è determinata dalla somma di due componenti:

  • la componente commerciale, derivante dall’applicazione dell’articolo 5 D.Lgs. 446/1997, e quindi determinata sulla base delle regole dettate per società di capitali ed enti commerciali;
  • la componente finanziaria, data dalla differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.

Inoltre, mentre gli interessi attivi e proventi assimilati concorrono per l’intero ammontare, quelli passivi sono deducibili nella misura del 96%.

Tra quelli passivi rilevano anche quelli impliciti ed incorporati nei canoni di locazione finanziaria, e pertanto contabilizzati tra i costi di godimento di beni di terzi alla voce B.8 del conto economico. Di conseguenza, essi, per l’importo desumibile dal contratto, vanno resi indeducibili (variazione in aumento) nella determinazione della componente commerciale ai sensi dell’articolo 5; mentre rileveranno come componente negativo, stante la loro natura di interesse passivo, nella determinazione della componente finanziaria ai sensi dell’articolo 6, comma 9 (variazione in diminuzione).

È importante sottolineare che tra gli interessi attivi e proventi assimilati non vanno ricompresi i proventi da partecipazione (tipicamente i dividendi), che rappresentano a tutti gli effetti un ricavo tipico-caratteristico delle holding. Di conseguenza tali proventi risultano esclusi da Irap sia con riferimento alla componente commerciale che a quella finanziaria.

Le holding industriali devono pertanto compilare, al fine di tener conto delle due componenti per la determinazione della base imponibile Irap, sia la Sezione I che la Sezione II del quadro IC.

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