Il Modello Redditi Persone Fisiche

Il modello REDDITI PERSONE FISICHE (PF) è il modello di dichiarazione dei redditi con il quale le persone fisiche dichiarano i redditi conseguiti nell’anno precedente a quello di presentazione, ad esempio nell’anno x si presenta il modello dell’anno x-1.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la composizione, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il modello Redditi PF si compone di tre fascicoli:

  • modello base;
  • contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Sono considerate parte integrante della dichiarazione dei redditi:

  • gli studi di settore;
  • i parametri contabili, in alternativa agli studi;
  • la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del cinque e del due per mille.

Fino all’anno 2016 assieme a REDDITI PF poteva presentarsi anche la dichiarazione Iva, poi dal modello relativo all’anno 2016, la dichiarazione Iva ha assunto definitivamente una propria autonomia, dovendosi presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo. Anche la dichiarazione Irap, nonostante debba essere presentata entro gli stessi termini del modello REDDITI, è un modello “indipendente” che deve essere trasmesso separatamente.

I soggetti tenuti alla compilazione di tale Modello sono le persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili, anche se non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Inoltre, sono tenuti alla presentazione del modello i seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte, anche se in possesso di una Certificazione Unica;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto;
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente;
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
  • i contribuenti che devono dichiarare attività e investimenti detenuti all’estero (quadro RW);
  • gli amministratori di condominio tenuti alla compilazione del quadro AC.

In merito alla trasmissione di tale dichiarazione viene riconosciuta la possibilità alle persone fisiche di poterla inviare anche in forma cartacea, anche se ad una diversa scadenza.

Per i termini di presentazione, il D.P.R. 322/1998 ha stabilito:

  • dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (la scadenza sancita dall’articolo 2 del D.P.R. 322/1998 è il 30 settembre, ma è stata prorogata dalla L. 205/2017).

Si ricorda che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

L’articolo 17 del D.P.R. 435/2001 individua i termini di versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi. In particolare, è previsto che il saldo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il contribuente è tenuto anche al versamento degli acconti di imposta per l’anno in corso a quello di pagamento. In particolare, gli acconti devono essere versati in due rate, tranne nel caso in cui l’importo del primo non superi € 13, in quanto in questi casi deve essere effettuato in un’unica soluzione. Nell’ipotesi delle due rate, le stesse devono essere versate entro:

  • 40%, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (30 giugno);
  • 60%, entro il 30 novembre. Qualora l’importo dell’acconto non superi € 252 può essere eseguito interamente entro tale data.

Di seguito vengo indicati i termini relativi al versamento per l’anno 2018

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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