Liquidazione: aspetti dichiarativi

In base alle disposizioni dell’
art. 5, co.1, D.P.R. 322/1998 la 
liquidazione interrompe il normale periodo d’imposta ai fini 
IRES, ridefinendo le scadenze di invio delle dichiarazioni dei redditi: i 
periodi d’imposta vengono 
frazionati e possono essere ricondotti al periodo 
ante liquidazione, periodo di 
liquidazione e periodo 
post liquidazione.
Per l’
IRAP e l’
IVA
ciascun 
periodo d’imposta successivo alla messa in liquidazione è 
invece considerato un 
autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva (in merito all’IRAP è possibile consultare la 
circolare 12 novembre 
1998 n. 
263/E).
La dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo ante liquidazione deve essere presentata telematicamente 
entro la 
fine del 
nono 
mese successivo a quello in cui ha effetto la 
data di messa in 
liquidazione della società, che 
varia in funzione delle “
cause
 di scioglimento” (art. 
2272 c.c. per le società di persone, art. 
2484 c.c. per le società di capitali).
La dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo compreso tra la 
messa in 
liquidazione e la 
fine dell’
esercizio va presentata secondo gli 
ordinari 
termini. Ove la liquidazione prosegua 
ulteriormente, ai sensi dell’art. 5 co. 3 del D.P.R. 322/1988, occorre presentare le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo d’imposta nei termini stabili dall’
art. 2 (“
Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.”).
Il liquidatore deve presentare infine la 
dichiarazione relativa al 
risultato finale delle operazioni di 
liquidazione entro il 
nono 
mese successivo alla 
chiusura della liquidazione 
o al 
deposito del bilancio finale.
La 
Risoluzione 6 luglio
 2010 n. 66 ha precisato che, nel caso di 
liquidazioni che si protraggono per 
meno di 
cinque 
esercizi, ai fini 
IRES occorre determinare 
provvisoriamente il 
reddito in ciascun periodo 
intermedio 
ed effettuare un 
conguaglio nell’esercizio di 
chiusura della liquidazione.
La risoluzione ha inoltre specificato che 
“[…] il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione è, infatti, assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione e, conseguentemente, anche l’imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio […]”).
In caso di 
revoca della 
liquidazione, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 5 D.P.R. 322/1998 come introdotto dall’art. 2 co. 5 del D.L. 16/2012, 
se gli 
effetti si producono 
prima del termine di 
presentazione delle 
dichiarazioni, il liquidatore 
non è tenuto a 
presentare la 
dichiarazione del periodo 
ante 
e post liquidazione.
Ad esempio, se la data di effetto della 
liquidazione è il 
10 settembre 2013, la scadenza della dichiarazione ante liquidazione è il 30 giugno 2014. Se il 
10 febbraio 2014 la liquidazione viene 
revocata
non sussistono 
obblighi 
dichiarativi relativi alla liquidazione ma deve essere inviata una sola dichiarazione ordinaria per l’intero periodo d’imposta (modello Unico 2014).

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