Per l’invio tardivo della dichiarazione è responsabile l’intermediario

L’invio delle dichiarazioni, ormai in scadenza, rappresenta un momento importante del lavoro dell’intermediario con la conseguenza che spesso, in questa fase, possono riscontrarsi degli errori o delle anomalie.

In particolare, qualora il processo dichiarativo non comporti la corretta spedizione dell’elaborato, potrà verificarsi l’omissione o la tardività della dichiarazione stessa.

Una dichiarazione è tardiva qualora sia presentata oltre il termine ordinario (per il modello Redditi 2018 corrispondente al 31 ottobre 2018) ma nei 90 giorni seguenti (quindi sempre per il modello Redditi 2018 entro il 29 gennaio 2019).

Se la dichiarazione non viene spedita, sempre per la prima volta, entro tale maggior termine (90 giorni) essa si considera omessa.

Tardiva presentata oltre il termine ordinario ma entro 90 giorni
Omessa non inviata entro i 90 giorni dal termine ordinario

Diverse le conseguenze in caso di dichiarazione tardiva o omessa.

Nel caso di tardività, la dichiarazione può comunque essere trasmessa, seppur sia prevista una sanzione, eventualmente ridotta ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997).

Al contrario una dichiarazione omessa non può più essere sanata.

Tardiva Sanabile
Omessa Non sanabile

L’aspetto sanzionatorio non lascia però estraneo l’intermediario, il quale, in caso di tardività a lui imputabile, vedrà applicata una sanzione da euro 516 a euro 5.164 (articolo 7bis D.Lgs 241/1997).

Si considera difatti omessa anche la dichiarazione il cui invio non sia andato a buon fine e allo stesso tempo si considera tardiva la dichiarazione il cui invio sia stato effettuato:

  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione, ma entro 90 giorni con impegno alla trasmissione assunto, però, entro il termine di presentazione (impegno assunto entro il 31 ottobre e trasmissione successiva al 31 ottobre ma entro il 29 gennaio);
  • oltre 1 mese dalla data impegno quando questo sia assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre).

Con la recente ordinanza n. 19381 del 20.07.2018 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della responsabilità dell’intermediario in seguito ad invio tardivo della dichiarazione.

Nello specifico è stato esaminato il caso in cui un intermediario aveva inviato in ritardo le dichiarazioni per presunta causa di forza maggiore dovuta a presenza di errori bloccanti (ed anche per assenza del proprio dipendente addetto all’invio telematico).

L’intermediario in questione aveva richiesto la non applicazione delle sanzioni specifiche.

Verificate le motivazioni i giudici hanno concluso che, in tema di sanzioni amministrative comminate ad un intermediario per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, grava sull’intermediario stesso, ai fini della esonero da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza sull’attività che è chiamato a svolgere, diligenza che, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, cod. civ., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che l’intermediario non possa addurre quali scusanti:

– né la presenza di disguidi tecnici (errori bloccanti), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione,

– né la malattia, l’infortunio o comunque l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto.

In conclusione, specificano anche i giudici, il rispetto dei termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all’esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ed è funzionale sia al rispetto del principio dell’equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva.

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