L’interpello e le società di comodo

I soggetti che si qualificano come società di comodo, non operative o in perdita sistemica, possono disapplicare la relativa disciplina in presenza di:

  • cause di esclusione contenute nell’articolo 30 L. 724/1994, tra cui, dal periodo d’imposta 2018 (Provvedimento del 10.05.2019), rientra anche il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale ISA almeno pari a 9;
  • cause di disapplicazione, contenute nel provvedimento direttoriale 14.02.2008, al verificarsi delle quali è consentita la disapplicazione della fattispecie delle società non operative, e nel provvedimento direttoriale 11.06.2012, al verificarsi delle quali si ottiene la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

In mancanza di cause di esclusione o disapplicazione automatica, è possibile presentare apposita istanza di interpello o disapplicare in modo autonomo la disciplina dandone indicazione, con riferimento al periodo d’imposta 2018, nel modello Redditi 2019.

L’articolo 30, comma 4 bis, L. 724/1994 stabilisce infatti che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.

Si tratta, quindi, di un interpello probatorio, che si sostanzia in una richiesta all’Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione, quindi, per il periodo d’imposta 2018, entro il prossimo 2 dicembre, fatto salvo il termine dei successivi 120 giorni entro cui l’Agenzia delle Entrate fornisce la risposta o, in mancanza, vale la regola del silenzio-assenso.

Tuttavia tale istanza di interpello non è obbligatoria e la società può, sulla base di un’autovalutazione, disapplicare la disciplina in questione dandone specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Analoga facoltà è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato l’interpello, abbiano ricevuto risposta negativa.
In tal caso nella specifica sezione del quadro RS del modello Redditi 2019 dedicata alla verifica dell’operatività, nel rigo RS116 sono previste specifiche caselle nelle quali indicare:

  • nella casella “Imposta sul reddito – società non operativa” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
  • nella casella “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle “Imposta sul reddito – società non operativa” e “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, le seguenti caselle, indicando:

  • nella casella “Irap” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Irap;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Irap;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Irap.
  • nella casella “Iva” uno dei seguenti codici:
  1. accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Iva;
  2. mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Iva;
  3. presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all’Iva.

È importante evidenziare come il mancato rispetto del suddetto obbligo di segnalazione comporta, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997, l’irrogazione della sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro.

La sanzione grava quindi sul soggetto che:

  • non ha presentato interpello e, ritenendo sussistenti le condizioni, ha disapplicato la disciplina delle società di comodo, ma non ha indicato il codice “2”;
  • ha presentato interpello e, pur avendo ricevuto risposta sfavorevole, ha disapplicato la disciplina e non ha indicato il codice “3”.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto