La dichiarazione delle criptovalute detenute dalle persone fisiche

Le criptovalute, come ad esempio il Bitcoin, sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online.

In particolare, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. 90/2017, la valuta virtuale è “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Dal canto suo l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 72/E/2016, ha affermato che il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Il possesso di Bitcoin, o altre valute virtuali, da parte di privati, può avere riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Si evidenzia, infatti, che alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione sopra citata, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai princìpi di cui all’articolo 67 Tuir.

In particolare, ai fini reddituali può essere rilevante ogni conversione di Bitcoin (che generi plusvalenza) con un’altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine o a pronti, se la giacenza media dell’insieme dei cosiddetti “wallet”, ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi.

In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26 per cento.

Si sottolinea che le plusvalenze devono essere rilevate solo al momento della vendita dei Bitcoin; pertanto, in altre parole, le imposte devono essere pagate solo sulle plusvalenze, e solo nel momento in cui si dovessero vendere generando una plusvalenza (sempre che si superi la soglia di 51.645,69 euro).

Per quanto riguarda il cambio da utilizzare per determinare il costo storico, è importante che il contribuente conservi traccia dei dettagli degli acquisti di criptovaluta, al fine di ricostruire anche in via indiretta il tasso di cambio all’epoca del “carico” di valuta virtuale. Le plus e minusvalenze così determinate sono compensabili tra loro.

Infine, trattandosi di assets suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, le criptovalute devono essere altresì dichiarate nell’apposito quadro RW del modello Redditi PF, ma soltanto nei casi in cui siano “detenute” tramite intermediari non residenti.

Quest’ultima precisazione, confermata dall’Agenzia delle entrate, esclude, per converso, che le valute virtuali siano rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale in tutti i casi nei quali le chiavi crittografiche siano detenute presso custodial residenti o, soprattutto, su dispositivi gestiti privatamente dal titolare (paper wallet, cold wallet, etc.).

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