La detrazione per le spese per addetti all’assistenza personale

Ai sensi del comma 1, lettera i- septies), dell’articolo 15 del Tuir, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. È possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo del contribuente dichiarante non supera 40.000 euro ed entro un limite massimo di spesa di euro 2.100.

Secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 2/E/2005 sono considerati “non autosufficienti al compimento degli atti della vita quotidiana” i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di:

  • assumere alimenti;
  • espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa; lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate e deve risultare da certificazione medica. Inoltre la stessa circolare precisa che l’agevolazione non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

Come detto la detrazione per le spese per addetti all’assistenza personale va calcolata su un limite complessivo di spesa pari ad euro 2.100 ed è attribuita solo se il reddito complessivo del contribuente, compresi eventuali redditi derivanti dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca, non supera euro 40.000.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal contribuente per addetti alla propria assistenza personale e per le spese sostenute anche per altri familiari di cui all’articolo 433 del cod. civ.; non è necessario che il familiare sia fiscalmente a carico del contribuente. Non è necessario, inoltre, che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere.

Il limite di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza; inoltre, nel caso in cui più familiari abbiano sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Per poter fruire della detrazione le spese sostenute nell’anno devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza.

Tale documentazione deve contenere:

  • gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  • gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza;
  • se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare.

L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E/2005 ha precisato, poi, che la detrazione può essere attribuita anche alle spese sostenute per l’assistenza personale prestata ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura e di ricovero: è necessario tuttavia che i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto.

Ancora, nella successiva circolare n.17/E/2006 è stato precisato che la detrazione compete anche nel caso in cui l’assistenza personale sia resa da parte di cooperative di servizi. In tale circostanza la documentazione rilasciata dalla cooperativa deve contenere:

  • gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  • i dati identificativi della cooperativa stessa;
  • le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso.

Nel modello 730/2016 (o nel modello Unico PF 2016) tali spese vanno indicate nei righi E8 – E12 (o RP8 – RP14) utilizzando il codice “15” da indicare nella casella “codice spesa” e nella colonna 2 il relativo importo, nel limite massimo di euro 2.100; l’importo massimo della detrazione spettante sarà pari ad euro 2.100*19% = euro 399,00.

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