La decadenza del credito Irpef

In tempi di Unico molto spesso ci si trova a far fronte con dei crediti Irpef di anni pregressi per i quali sussiste un mancato riporto nella prima dichiarazione utile, in conseguenza di un’omessa presentazione. Come comportarsi in questi casi?

Innanzitutto c’è da dire che il mancato riporto del credito Irpef nell’esercizio successivo non comporta, per il contribuente, il mancato riconoscimento del medesimo. Questi, infatti, può considerarsi estinto esclusivamente con l’intervenuta prescrizione dello stesso la quale, come noto, e salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, interviene decorso il termine di dieci anni dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere. Il Tuir, infatti, all’art. 11 c.4, del Capo I, non prevede alcuna disposizione specifica per la prescrizione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche difforme rispetto a quella del dettato generale di cui all’art. 2946 del Codice Civile.

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, sono dell’avviso che se il credito IRPEF maturato in un determinato esercizio e destinato all’utilizzo in compensazione non viene riportato nella dichiarazione dell’esercizio successivo, questi diviene inutilizzabile, lasciando l’unica strada percorribile dell’istanza di rimborso ex art.38 DPR 602/73. Si tratta evidentemente di un’opinione non condivisibile. La norma, infatti, fa esclusivamente riferimento ai rimborsi diretti i quali, come noto, possono essere chiesti a rimborso entro il termine di 48 mesi dal pagamento; il decorso di tale termine fa venir meno la possibilità di ottenerne il rimborso, non sicuramente il diritto all’utilizzo dello stesso in compensazione o al riporto in una dichiarazione successiva.

La giurisprudenza formatasi in proposito, sebbene piuttosto limitata, smentisce chiaramente la posizione delle Entrate, ammettendo espressamente che il mancato riporto di un’eccedenza nell’anno successivo a quello di formazione, non ne comporta la perdita proprio perché la legge non commina alcuna decadenza specifica a riguardo.

I problemi maggiori si rilevano in fase di compilazione dei modelli dichiarativi. Si pensi al caso di un contribuente che ha omesso la presentazione del modello Unico 2013 nonostante la presenza di un credito Irpef sorto nell’anno d’imposta 2011, correttamente esposto nella relativa dichiarazione annuale mod. Unico 2012. In questi casi, inserire l’importo nel quadro RN35 del mod. Unico 2014 potrebbe essere un azzardo: infatti, nell’eseguire i controlli automatizzati ex art. 36-bis, l’Agenzia delle Entrate emetterà un avviso bonario con l’evidenza di un’eccedenza d’imposta dalla precedente dichiarazione del tutto inesistente (in quanto omessa), con tutte le ulteriori conseguenze negative nel caso in cui il credito Irpef scaturente dal mod. Unico 2014 venisse compensato.

In questi casi, nonostante le valide ragioni a supporto di un tale comportamento, al fine di evitare inutili contenziosi con l’Agenzia è preferibile scegliere la strada del rimborso nel termine decennale oppure portare in compensazione il credito originario alla prima occasione utile. Nell’esempio sopra riportato, il credito Irpef del 2011, anziché esporlo nella dichiarazione mod. Unico 2014, lo si potrebbe portare in compensazione direttamente nel mod. F24 ricordandosi, tuttavia, di indicare come anno di riferimento il 2011.

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