Isa: benefici premiali Iva rinviati al 2020

Il contribuente che raggiunge un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 (nel modello Redditi 2019) non potrà beneficiare dall’esonero dal visto di conformità (o dalla garanzia in caso di rimborso) in relazione ai crediti Iva del secondo e terzo trimestre 2019 che intende compensare con altri tributi.

Il provvedimento direttoriale del 10.05.2019 (n. 126200/2019), in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, individua i livelli di affidabilità fiscale necessari per ottenere i benefici premiali previsti dal citato articolo 9-bis D.L. 50/2017.

Dalla lettura dello stesso emerge che raggiungendo un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018, ai fini Iva si ottengono i seguenti benefici (fermo restando che il provvedimento in questione contempla altri benefici premiali):

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva fino ad euro 50.000 (in luogo dell’ordinario limite di euro 5.000);
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, o della presentazione della garanzia, per richieste di rimborso del credito Iva fino ad euro 50.000 (in luogo dell’ordinario limite di euro 30.000).

Tenendo conto che la dichiarazione Iva per l’anno 2018 è già stata presentata entro lo scorso 30 aprile, il punto 2 del citato provvedimento stabilisce che, per i soggetti che raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018, i benefici descritti si applicano in relazione al credito Iva maturato per l’annualità 2019 e per quello relativo ai primi tre trimestri del 2020.

Si tratta quindi rispettivamente del credito Iva che emergerà dal modello Iva 2020 (per il 2019) e dai modelli TR riferiti ai primi tre trimestri del 2020.

A tal fine è bene evidenziare che il punto 2.3 del provvedimento precisa che le citate soglie sono tra di loro cumulative, con la conseguenza che l’importo di euro 50.000 potrà essere ripartito tra il credito Iva dell’anno 2019 e quello dei primi tre trimestri del 2020 (a differenza di quanto accade invece per la soglia ordinaria di euro 5.000 che spetta sia per l’utilizzo del credito annuale sia per quello riferito ai primi tre trimestri).

Dalla lettura del provvedimento emerge dunque che al soggetto che raggiunge un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 non spetta alcun beneficio in relazione alle richieste di compensazione (o rimborso) che derivano dalla presentazione del modello TR per il secondo e terzo trimestre 2019.

Alla data di presentazione di tali modelli (rispettivamente 31 luglio e 31 ottobre 2019) il contribuente potrebbe sapere se il proprio livello di affidabilità fiscale ha raggiunto (anche per adeguamento) un livello almeno pari a 8, ragion per cui appare penalizzante la scelta del provvedimento direttoriale di “rinviare” la fruizione del beneficio all’anno 2020.

Si consideri, inoltre, che il rinvio dell’utilizzo dei benefici Iva descritti potrebbe portare alla paradossale situazione in cui il contribuente che per il periodo d’imposta 2018 ha raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 non riesca a “confermare” tale risultato per il periodo d’imposta 2019, ma ciò nonostante potrà fruire del beneficio collegato all’utilizzo del credito Iva (anche in presenza di un livello di affidabilità fiscale inferiore a 8).

In buona sostanza lo sfasamento temporale imposto dal provvedimento del 10 maggio tra la verifica delle condizioni per l’utilizzo del credito Iva (compensazione o rimborso) e l’effettiva fruizione del beneficio porta con sé delle conclusioni poco accettabili e, come detto, in alcuni casi anche paradossali.

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