Irap 2017: l’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio

La determinazione della base imponibile Irap segue regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:

L’articolo 5-bis, comma 2, del decreto prevede, tuttavia, che le ditte individuali e le società di persone che sono in regime di contabilità ordinaria possono determinare la base imponibile Irap seguendo le regole dei soggetti Ires, ovvero sulla base dei valori di bilancio.

Ricordiamo che imprenditori e società di persone devono adottare il regime di contabilità ordinaria (articolo 18 D.P.R. 600/1973) se non rispettano determinati limiti di ricavi (articoli 57 e 85 Tuir), conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:

  • 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
  • 700.000 € per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

L’ammontare di ricavi va individuato ancora con riferimento al 2017 secondo il principio di competenza economica; dal prossimo anno, a seguito della modifica dell’articolo 66 Tuir ad opera della L. 232/2016 che ha introdotto il regime per cassa, ci si riferirà non più ai ricavi “conseguiti”, ma a quelli “percepiti” nel periodo di imposta.

I contribuenti (imprenditori e società di persone) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale, ma possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Tornando alla determinazione della base imponibile Irap, il c.d. metodo fiscale rappresenta il metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’unico ammesso per quelle in contabilità semplificata. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.

I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali, secondo la normativa delle imposte sui redditi.

In alternativa, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico) e costi della produzione (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti).

Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap sono indeducibili: i costi del personale dipendente e assimilato, i compensi dei collaboratori a progetto e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione, le perdite su crediti, la quota interesse dei canoni di leasing, l’Imu e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.

L’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera tacitamente rinnovata e richiede l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria.

Anche in caso di revoca dell’opzione, la conseguente determinazione dell’Irap con il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.

L’opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione o la revoca.

A tal fine nel quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle opzioni, è previsto il rigo IS35 che va compilato barrando una delle due caselle:

  • opzione” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2017-2019;
  • revoca” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2014-2016 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2017-2019.

 

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