Il secondo invio della dichiarazione annuale Iva

La dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022, deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 322/1998, dal 1° febbraio al 2 maggio 2023.

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda presentare, prima della scadenza del termine di presentazione, una dichiarazione di rettifica o integrazione di una dichiarazione già presentata, occorre procedere con l’invio di una correttiva nei termini.

In particolare, il contribuente deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, e barrare, all’interno del frontespizio, la casella “Correttiva nei termini.

Successivamente, invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può ancora rettificare o integrare la medesima dichiarazione.

In particolare, occorre presentare una nuova dichiarazione, secondo le modalità per la dichiarazione originaria, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In tale ipotesi, nel frontespizio della dichiarazione, all’interno del campo “Dichiarazione integrativa”, occorre riportare il codice 1, se ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, in cui la dichiarazione integrativa è presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.

Diversamente, nel frontespizio della dichiarazione, all’interno del campo “Dichiarazione integrativa”, occorre riportare il codice 2, se ricorre l’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.

È fatta salva l’applicazione della sanzione per l’infedeltà della dichiarazione originaria, che può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso.

La dichiarazione integrativa “a favore” non comporta, invece, l’applicazione di sanzioni; occorre però evidenziare che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 82/E/2020, ha chiarito che, se la dichiarazione, pur chiudendo con un saldo a favore del contribuente, reca anche l’integrazione di elementi “a sfavore”, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Vale solo la pena sottolineare che la dichiarazione correttiva nei termini e la dichiarazione integrativa possono essere presentate solo se risulta validamente inviata la dichiarazione originaria.

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