Il ritardo dell’invio della dichiarazione ricade sul contribuente

 

L’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto tenuto alla relativa presentazione dal vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

Questo in estrema sintesi quanto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 11832 del 9 giugno scorso, emessa a seguito del ricorso presentato dall’Agenzia avverso la sentenza della CTR, che confermava quanto stabilito in CTP, ossia la non applicazione delle sanzioni al contribuente a causa della mancata trasmissione della dichiarazione ai fini Iva, Irap, Irpef e addizionali, relativa all’anno di imposta 2005; contribuente che riteneva le violazioni contestate esclusivamente imputabili alla condotta del consulente fiscale a cui egli aveva dato mandato.

In particolare, mentre la CTP aveva richiamato la causa di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997, che prevede la non punibilità del contribuente “quando dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”, la CTR aveva invece applicato, nel considerare comunque la condotta del contribuente non colpevole, l’articolo 5 del medesimo D.Lgs., in base al quale nelle violazioni punite con sanzioni amministrative “ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

I giudici di legittimità hanno invece da ultimo accolto il ricorso dell’Agenzia richiamandosi a precedenti pronunce in materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie.

In particolare con la sentenza n. 22890/2006, la Cassazione aveva già avuto modo di ribadire che “l’articolo 5 del D.Lgs. 472/1997 richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza …”; con le sentenze 12472/2010 e 27712/2013 aveva ulteriormente precisato che “il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver incaricato un professionista dei relativi adempimenti, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.

Ne consegue che se il contribuente conferisce mandato ad un commercialista per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione, resta comunque suo obbligo vigilare sulla relativa effettiva esecuzione dell’incarico, in considerazione del fatto che le norme tributarie impongono specificatamente al contribuente l’obbligo di presentare nei termini la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di effettuare i versamenti che ne conseguono.

La sentenza ha quindi ravvisato una responsabilità per colpa, in quanto condotta negligente, del contribuente, il quale non aveva fornito alcuna prova circa un suo interessamento e controllo dell’operato del consulente, responsabilità superabile solo in caso di prova del comportamento fraudolento di quest’ultimo.

Al contribuente non è pertanto sufficiente l’affidamento degli adempimenti ad un professionista, ma deve svolgere anche un’attività di controllo e vigilanza sulla relativa loro esecuzione.

Si ricorda infine che anche in sede penale la Cassazione ha più volte confermato (sentenze 16958/2012, 35/2001, 709/1999) che l’affidamento ad un professionista del mandato a trasmettere telematicamente la dichiarazione non esonera il soggetto obbligato a vigilare affinché il mandato sia adempiuto e quindi non lo esonera dalla responsabilità penale per il reato di omessa presentazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000).

 

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