Il rebus dell’impegno cumulativo

L’articolo 4-ter, comma 1, D.L. 34/2019, introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, ha recepito la proposta del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di prevedere, al fine dell’invio delle dichiarazioni e delle comunicazioni, un impegno cumulativo.

In particolare, tale disposizione ha inserito, dopo il comma 6, dell’articolo 3 D.P.R. 322/1998, il comma 6-bis, il quale afferma quanto segue:

Se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta”.

Ne deriva che, qualora il contribuente o il sostituto di imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato è tenuto a rilasciare un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Tale impegno può essere contenuto all’interno dell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, solo se sono elencate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno.

Vale a dire che, se sono introdotte nuove comunicazioni o dichiarazioni da redigere, così come dichiarazioni correttive nei termini o dichiarazioni integrative, occorre sottoscrivere un nuovo impegno ad hoc.

L’impegno, come previsto dalla norma di riferimento, si intende conferito per la durata, al massimo triennale, indicata nell’impegno stesso o all’interno del mandato professionale, salvo revoca espressa.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 518/2019, ha affermato, inoltre, che “le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione”.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, con tale risposta, ha precisato che, siccome il professionista è tenuto alla trasmissione della dichiarazione prima dell’invio telematico della stessa, egli non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all’impegno all’atto della consegna al cliente della copia della dichiarazione trasmessa.

Dal canto suo, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15751/2020, ha affermato che la data apposta dall’intermediario all’interno del frontespizio del modello dichiarativo vale come conferimento dell’incarico fino a prova contraria.

Occorre, infine, rilevare che il Cndcec, con l’informativa periodica del 25 febbraio 2020, ha evidenziato che qualora, per causa imputabile al contribuente, la singola dichiarazione o comunicazione dovesse essere trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione, il professionista deve, al fine di evitare le sanzioni per tardività, avere cura di rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico alla trasmissione, indicando, all’interno del campo dedicato alla data dell’impegno nel frontespizio della dichiarazione, la data di quest’ultimo.

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