Il corretto coordinamento tra cause di disapplicazione

Affrontare la posizione di un cliente che si trova nelle condizioni che presuppongono l’innesco della disciplina prevista per le società di comodo non è certo un’esperienza gratificate per chi si trova a compilare il relativo modello Unico: è infatti spesso quasi avvilente constatare come il pensiero dell’Agenzia (e spesso anche della giurisprudenza) propenda per applicare in maniera asetticamente matematica i coefficienti presuntivi stabiliti dall’articolo 30 della L. 724/1994, valutando peraltro in maniera davvero poco efficace le situazioni contingenti derivanti dalla peculiare situazione del soggetto.

È a tutti nota la difficoltà nell’ottenere risposta favorevole a un interpello presentato; sono però previste cause di esclusione (disciplinate dallo stesso articolo 30 citato) e disapplicazione che, in molte situazioni, permettono di fuoriuscire a monte dalla citata disciplina.

 

Le cause di disapplicazione

Constatando che le cause di esclusione non possono cogliere tutte le situazioni di non corretto funzionamento della disciplina, il comma 4-ter dell’articolo 30 della L. 724/1994 stabilisce che Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo”. A tal fine sono stati emanati due provvedimenti.

  1. Un primo provvedimento è datato 14 febbraio 2008 e riguarda le società non operative in quanto non raggiungono il livello minimo di ricavi determinato tramite il test di operatività; il realizzarsi di una di queste situazioni deve essere segnalato al rigo RS116, alla casella “disapplicazione società non operative”, indicando il corrispondente codice.
  2. Un secondo provvedimento è stato emanato l’11 giugno 2012 e riguarda le società che si trovano in una situazione di perdita sistematica ai sensi del D.L. 138/2011 (cinque periodi d’imposta in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita e uno con reddito inferiore al reddito minimo, a seguito della modifica recata dal D.Lgs. 175/2014); il ricorrere di una di queste condizioni deve essere segnalata al rigo RS116 alla casella “Soggetto in perdita sistematica”, indicando il corrispondente codice.

Si tratta di un elenco di situazioni piuttosto ampio, che non pare utile elencare in questa sede; piuttosto, risulta più interessante notare che alcune cause sono presenti in entrambi i provvedimenti e, peraltro, sono altresì annoverate quali cause di esclusione.

Aspetto importante del funzionamento di tali cause di disapplicazione è il relativo funzionamento:

  • mentre quelle indicate al provvedimento del 2008 vanno verificate in corrispondenza dell’anno cui si intende richiedere la disapplicazione,
  • quelle elencate nel provvedimento del 2012 vanno riscontrare in uno dei periodi d’imposta facenti parte del quinquennio oggetto di monitoraggio. Se in uno di questi cinque anni si realizza la condizione, tale anno viene eliminato dal computo interrompendo la sequenza, con la conseguenza che il quinquennio tornerà a decorrere dall’anno successivo. Per fare un esempio, in relazione all’anno 2015 occorrerà controllare il quinquennio 2010-2014; ipotizzando che nel 2012 si realizzi una delle richiamate condizioni (ad esempio, un MOL positivo) tale annualità sarà esclusa e il quinquennio tornerà a decorrere dal 2013: conseguentemente, il primo anno che potrà essere interessato dalla disciplina sarà il 2018 (in quanto il relativo quinquennio di riferimento sarà il 2013-2017).

Con riferimento a queste, ultime, nessun effetto ha il loro manifestarsi nell’anno oggetto di dichiarazione: se il MOL positivo si realizza nel 2015, ma il quinquennio precedente manifesta una perdita sistematica, il 2015 sarà un’annualità in cui la società risulta essere di comodo.

 

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