I soci versano al 7 luglio solo se la società è trasparente

La recente proroga riguardante i versamenti scaturenti dal modello UNICO riguarda, oltre che i contribuenti per i quali sono approvati gli studi di settore, anche i relativi soci se ad applicare lo studio di settore è una società trasparente. La proroga è invece parziale (nel senso che interessa solo gli eventuali contributi previdenziali) per i “soci lavoratori” di società di capitali non trasparenti.

I soci di società trasparenti

Poiché la proroga interessa anche i contribuenti costituiti in forma societaria (purché si tratti di società che svolgono attività per le quali sono approvati gli studi di settore), è di tutto evidenza che detta proroga debba interessare anche i soci di dette società quando si tratta di enti trasparenti, ovvero che non tassano direttamente il reddito ma lo imputano per trasparenza ai relativi soci. Il provvedimento si riferisce sia all’art. 5 del TUIR (quindi ai redditi imputati da società personali e associazioni), ma anche agli artt. 115 e 116, quindi nel caso di partecipazione in una società di capitali trasparente (sia trasparenza piccola che trasparenza grande).

La società quindi beneficerà della proroga del versamento dell’IRAP nonché del saldo annuale IVA se la dichiarazione è unificata e si è scelto di differire il versamento dell’imposta sul valore aggiunto alla scadenza delle imposte sul reddito; i soci utilizzeranno la proroga per rinviare i versamenti propri. Da notare che trattandosi di un differimento generalizzato per tali soggetti, la scadenza del 7 luglio riguarda non solo i versamenti sui quali ha impattato il reddito trasferito dalla società (Irpef, addizionali e contributi previdenziali), ma tutti i versamenti scaturenti dalla dichiarazione (ad esempio, anche una eventuale IVIE o IVAFE su immobili o attività finanziarie all’estero o la cedolare secca se tale soggetto possiede un immobile locato con il regime di tassazione sostitutiva).

I soci di società non trasparenti

Nel caso in cui il socio partecipi una società non trasparente, nessuna proroga viene a questi concessa, visto che il proprio reddito non risulta influenzato da quello determinato dalla società, quindi un differimento di liquidazione delle imposte da parte di questa non ha effetti sulla dichiarazione del socio.

Vi è però un caso dove qualche problema sorge: si tratta dei soci che, seppur partecipando ad una società non trasparenti, sono cosiddetti “soci lavoratori” di SRL artigiane o commerciali; tali soggetti non ricevono l’imputazione del reddito della società, ma il reddito determinato dalla società (che nella maggior parte dei casi beneficia della proroga) costituisce base di calcolo per i contributi previdenziali che tali soggetti sono chiamati a versare. Per tali soggetti non è prevista una esplicita proroga, il che pone il problema circa la compilazione del relativo quadro RR.

Si segnala la posizione assunta con la risoluzione n.173/E del 16 luglio 2007, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento: “La proroga in questione si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore”.

Sul tema è tornata più recentemente la CM 59/E del 25 settembre 2013 dove si è affermato che: “Naturalmente, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie.” Tali soggetti si troveranno quindi nella particolare situazione per cui al prossimo 7 luglio potranno versare senza maggiorazione solo i contributi, mentre per le altre imposte la scadenza era allo scorso 16 giugno (ovvero al 16 luglio prossimo, ma con versamento della maggiorazione).

Differimento di approvazione del bilancio

La medesima RM 59/E/13 afferma che il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti operi anche nei confronti dei soci di società di capitali trasparenti che in assenza di un bilancio approvato della società non possono conoscere l’ammontare del reddito di propria spettanza, nonché dei contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci di società rientranti nella proroga. In tale fattispecie, tuttavia, il socio potrà fruire del differimento dei termini di versamento derivanti dalla dichiarazione dei redditi limitatamente alla quota di versamenti afferente al reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della posticipazione in argomento.

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