È alle porte la scadenza del 730 integrativo o rettificativo

L’ultimo giorno utile per l’invio del modello 730 integrativo o rettificativo è lunedì 26 ottobre, in quanto il 25 cade di domenica.

Entro tale data, quindi, i contribuenti, che hanno diritto ad un maggior credito o un minor debito d’imposta, ovvero non hanno indicato correttamente i dati del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, rispetto al modello inviato entro il 23 luglio, possono presentare un’integrazione della dichiarazione:

  • che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
  • in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
  • in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati che comportino un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

Nel primo caso, se il contribuente ha diritto ad un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, le alternative sono due:

  • è possibile presentare un modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando all’interno della casella “730 integrativo” del frontespizio il codice “1”;
  • è possibile presentare un modello Unico PF utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Tale modello può essere presentato entro il termine previsto per il modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Nel secondo caso, se il contribuente non ha identificato in modo corretto il sostituto d’imposta, può presentare un modello 730 con gli stessi dati del modello originario, ad eccezione di quelli nuovi indicati nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, indicando all’interno della casella “730 integrativo” del frontespizio il codice “2”.

Nell’ultimo caso, se il contribuente ha sia il diritto ad un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata e sia non ha identificato in modo corretto il sostituto d’imposta, può presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando all’interno della casella “730 integrativo” del frontespizio il codice “3”.

Si ricorda che, se il contribuente non ha fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione e l’integrazione, o la rettifica, comporta un minor credito o un maggior debito, non può essere presentato un nuovo modello 730, ma deve essere utilizzato il modello Unico PF 2015 – redditi 2014. Tale modello può essere presentato:

  • entro il termine previsto per il modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), pagando contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale e le sanzioni in misura ridotta;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31.12.2019), salva l’applicazione delle sanzioni.

In alternativa, entro il 30 settembre 2015 poteva essere presentato il modello Unico PF 2015 (correttiva nei termini).

Infine si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del primo modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo, da parte del sostituto d’imposta, di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base a tale dichiarazione.

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