Dividendi e plusvalenze da soggetti residenti in Paesi black list

Il modello Unico 2016 ha recepito, tra le varie novità, anche quelle che sono state introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015, c.d. decreto internazionalizzazione, entrato in vigore dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.

Tra queste vi è la revisione del sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In particolare, per quanto riguarda i dividendi provenienti da tali Paesi, essi concorrono alla formazione del reddito del socio residente in misura integrale solo nel caso in cui il socio residente detenga:

  • una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato;
  • una partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in società estera non black list che consegua utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La relazione illustrativa al decreto ha infatti precisato che solo in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili.

Il regime di piena imponibilità dei dividendi black list non opera:

  • se trova applicazione il regime CFC di cui all’art. 167, co. 1, Tuir, poiché in tal caso i redditi sono già tassati per trasparenza all’atto della loro produzione;
  • in caso di dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello ex art. 167, co. 5 lett. b) Tuir, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 87 co. 1 lett. c) Tuir).

La grande novità consiste nel fatto che il D.Lgs. 147/2015 ha previsto che l’istanza di interpello di cui all’art. 167 Tuir non è più obbligatoria, potendosi dimostrare il requisito della mancanza di intento elusivo di cui all’art. 87 co. 1 lett. c) Tuir (ossia che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori black list) anche in fase di accertamento.

Dal punto di vista degli obblighi dichiarativi, il contribuente che vuole fare valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 87 Tuir, ma:

  • non abbia presentato istanza di interpello,
  • ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole,

 deve segnalarlo nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, nel modello Unico SC2016, nella nuova colonna 1 del rigo RF46, va indicata “la quota esente delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 87  Tuir ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole”.

rf46.png

Nella nuova colonna 1 del rigo RF 47 vanno indicati “gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, Tuir, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell’art. 87 Tuir ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell’art. 167 Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole”.

rf47.png

Si evidenzia che la mancata indicazione in dichiarazione delle predette plusvalenze e dei predetti utili prevede l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter D.Lgs. 471/1997).

 

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